Sicurezza sul lavoro. L’amministratore di condominio responsabile degli infortuni degli operai

Noi e il Condominio

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In materia di sicurezza sul lavoro in condominio, l’amministratore è considerato committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti comuni dell’edificio gestito. Di conseguenza, egli è tenuto sempre a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ed è, allo stesso tempo, tenuto a redigere (o a far redigere) il piano di sicurezza e coordinamento (ai sensi degli artt. 26 e 90 D.lgs. n. 81/2008), pena la relativa responsabilità in caso di morte degli operai impegnati nel cantiere.

Questo è il principio di diritto espresso dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 43452 del 21 settembre 2017. Confermata la condanna dell’amministratore, tenuto a rifondere il danno subito alle parti civili, per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori scelti in relazione ai lavori affidati.

Il caso. La Corte d’Appello di Lecce condannava l’amministratore di condominio (e committente dei lavori), in cooperazione colposa con un altro condomino (procacciatore del lavoro e di materiale e fornitore delle attrezzature utilizzate) della morte di un operaio, caduto dal terrazzo dell’immobile condominiale a causa del mancato allestimento di opere per la prevenzione della caduta dall’alto e per il mancato impiego di cintura di sicurezza con apposita fune di trattenuta. Con particolare riferimento all’amministratore del condominio, i reati contestati erano quelli di omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale del lavoratore in relazione ai lavori ed omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminarli.

L’amministratore presentava ricorso contro la sentenza di condanna; ricorso però respinto dalla Cassazione.

Sicurezza in condominio. Quando il condominio ha a proprio carico dei dipendenti (es. il portiere, il giardiniere, l’addetto alle pulizie o il tecnico della manutenzione), l’amministratore in carica assumere le vesti di datore di lavoro; pertanto, spetta a lui verificare il rispetto delle disposizioni in tema di salute e sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/2008.

Appalto di lavori. Diverso il caso in cui il condominio figuri come committente di un appalto: in questo caso, l’amministratore può avvalersi di una figura terza e tecnica a cui affidare l’onere dei controlli, restando comunque a suo carico un compito di supervisione e vigilanza. Premesso ciò, in caso di appalti, il D.lgs. n. 81/2008 considera due tipologie di “committente”:

Il condomino committente (non datore di lavoro), deve ottemperare agli obblighi dell’art.90 titolo IV per lavori che rientrano nel campo dei lavori edili o di ingegneria civile: Verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi e se il caso Nomina del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e del CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione).

Il condomino committente (datore di lavoro), deve applicare il contenuto: dell’art. 90 nel caso di lavori edili e dell’art. 26 per lavori che non si configurano “edili” (Verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, scambio di informazioni sui rischi; cooperazione e collaborazione); DUVRI (se dovuto).

La decisione della Cassazione. Nel caso di specie, l’amministratore aveva affidato i lavori di cui si tratta a due lavoratori in stato di disoccupazione. Durante lo svolgimento dei lavori, uno dei due operai perdeva la vita nelle circostanza sopra descritte. La responsabilità dell’amministratore deriva dalla posizione di garanzia derivante dall’essere lo stesso amministratore “committente dei lavori”, per avere affidato gli stessi all’operaio deceduto.

In questi casi – spiega la Corte – scatta l’obbligo dell’amministratore di verificare, in via preventiva, le modalità ed i mezzi di lavoro, “in quanto l’incarico era stato affidato informalmente a due operai in stato di disoccupazione (per quanto potesse trattarsi di manovali esperti) e non ad un’impresa regolarmente registrata nel registro delle imprese della camera di Commercio”. Sul punto, in giurisprudenza, si afferma che “in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nell’esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi scelti in relazione ai lavori affidati” (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2014).

avv. Giuseppe Nuzzo (www.condominioweb.com)

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