Sono legittimi i controlli dell’ispettorato del lavoro anche per i lavori privati in casa

Noi e il Condominio

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L’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, è un luogo aperto al pubblico accessibile anche dal personale dell’Ispettorato del Lavoro.

Con la sentenza n. 502 del 2022, la Corte d’Appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero.

Accolto il ricorso dei proprietari, secondo i giudici l’area destinata al cantiere edile, anche se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora, trattandosi piuttosto di un luogo aperto al pubblico.

Il caso
Nel 2016 il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro effettuava un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione, nella quale erano in corso lavori edili. Alla presenza del proprietario, gli ispettori accertavano che dei 6 operai impiegati nei lavori, 5 erano “in nero”. All’ispezione seguiva un provvedimento d’ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso.

In primo grado, il Tribunale di Brindisi aveva accolto l’opposizione e, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, aveva annullato il provvedimento dell’ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal “potere di ispezione”.

La decisione

Accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, i giudici d’appello hanno invece ribaltato la sentenza di primo grado.

Secondo i giudici, il provvedimento d’ingiunzione, adottato a seguito dell’ispezione, è legittimo, perché “l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.

I giudici l’ordinanza ingiunzione emessa dall’ITL è adeguatamente motivata. Infatti – si legge nella sentenza – “l’autorità amministrativa non è tenuta, nell’ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall’intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie”.

La normativa

La sentenza in commento si pone nel solco della giurisprudenza precedente, ma anche dell’evoluzione normativa in materia.

Com’è noto, infatti, il potere ispettivo degli organi di vigilanza è stato rafforzato al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge di conversione al D.L. 146/2021, in particolare, consente all’Ispettorato del Lavoro di adottare anche provvedimenti cautelari di sospensione dell’attività imprenditoriale, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare.

Ciò accade quando l’ispettore riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, irregolarmente, o inoccupato, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa, oppure in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

FONTE: Immobiliare.it

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