Sospensione delle rate di prestiti, leasing, affidamenti e mutui sia a privati che a imprese

Attualità & Cronaca

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Ecco chi ne ha diritto e per quali motivi

di avv. Luigi Benigno

Segr.Gen. Ass.

Centro tutele consumatori e imprese

avvluigibenigno@gmail.com

26 marzo 2020L’art. 91 del decreto legge n. 18/2020 (c.dd. decreto Curaitalia) fa cenno di agevolazioni ai debitori che, a causa della situazione di emergenza nonché delle misure di contenimento, non possono adempiere le proprie obbligazioni, cioè la corresponsione della rata successiva all’emanazione di detto decreto legge.

Il codice civile con l’art. 1218 ha regolamentato i casi in cui il debitore non è ritenuto responsabile per inadempimento, per cui ricorrendo tali esimenti, egli non è suscettibile di decadenze o penali connesse a ritardi nell’adempimento, purchè si tratti di ritardi, limitati alla cessazione della causa di forza maggiore.

L’art. 91 del predetto decreto legge assume la funzione di sgravare il debitore dalla dimostrazione che l’inadempimento o il ritardo derivi dalla impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.

Quindi, il debitore, nel caso di specie, è sollevato dall’onere di dover dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, in quanto la dichiarazione di emergenza sanitaria a cui hanno fatto seguito le misure di contenimento non ha bisogno di dimostrazione alcuna. È evidente che ciò è possibile laddove sia richiesta la sospensione o il differimento del pagamento delle rate, non anche l’inadempimento definitivo.

Le misure di contenimento sono idonee a configurare un’impossibilità ad adempiere assoluta, insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi. Tutti elementi pacificamente sussistenti nella situazione attuale o comunque in qualsiasi situazione di emergenza nazionale che restringa le libertà individuali e l’iniziativa economica.

Ovvio che nel caso di specie nessuna imputazione di condotta non diligente può essere imputata al debitore, quindi manca ictu oculi l’elemento soggettivo della intenzionalità.

Il creditore quindi è chiamato a sopportare le conseguenze del ritardato adempimento, poiché è esclusa la responsabilità del debitore ricorrendo sia il presupposto oggettivo dell’impossibilità della prestazione sia il presupposto soggettivo cioè la non imputabilità della responsabilità in capo al debitore. Ciò in ossequio al brocardo latino “ad impossibilia nemo tenetur”.

Il ritardo dell’inadempimento trova la sua esimente nell’ordine dell’autorità di rispettare le misure coercitive di contenimento della pandemia per cui vi può ricorrere chi abbia subito la limitazione della libertà individuale nonché della libertà di iniziativa economica.

Sono decina di migliaia le imprese, i professionisti, le p.iva a cui è stata imposta la chiusura della bottega, dello studio, l’impedimento della circolazione; sono stati finora emanati provvedimenti di contenimento sia dal Governo centrale che dalle Regioni.

Il debitore che intende richiedere la sospensione dei pagamenti è quindi esonerato dal dover dimostrare che versa in una situazione di difficoltà a causa delle misure straordinarie ed eccezionali adottate dalle autorità; ciò ha infatti causato l’interruzione dello svolgimento dell’attività, quindi l’azzeramento o la riduzione delle entrate mensili, che non gli consentono di adempiere ai suoi obblighi restitutori alla scadenza. Nessuna azione può essere intrapresa dagli enti creditori né nessun sollecito sarebbe tollerabile oltre il primo, con eventuali conseguenze per mobbing (ricorrendone determinati presupposti) esperibili a carico del creditore assillante.

È innegabile e chiaro che le misure di contenimento costituiscono causa di forza maggiore del ritardo, per cui si chiede la sospensione.

Né tantomeno il creditore può iscrivere il nominativo del debitore nelle banche dati pubbliche e private per il ritardo nell’adempimento, esponendosi ad un’azione legale con conseguente risarcibilità del danno.

I creditori, qualora applichino le regole previste nel codice civile, benchè non richiamate nel D.L. n.18/2020, evitano di esporsi a comportamenti imprudenti oltre che contra legem, potenzialmente idonei a soccombere nelle aule dei tribunali anche con la condanna alle spese di giudizio ed all’eventuale risarcimento dei danni, nonché nei casi di condotta aggressiva attraverso telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche a denuncia per stalking.

Coloro che effettivamente hanno subito anche solo un decremento apprezzabile del loro reddito a causa delle misure di contenimento e che comunicano al creditore la loro difficoltà, documentabile, non rischiano nulla; qualora il creditore dovesse avviare qualsiasi procedura, di risoluzione del contratto, di intimazione ad adempiere invocando i termini decadenziali, darà aria alle trombe per poter essere efficacemente contrastato nelle aule dei tribunali.

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