Spese per l’acqua. Senza contatori di sottrazione, si dividono in base ai millesimi di proprietà

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Le spese relative al consumo idrico vanno ripartite in base al consumo effettivo, se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazione tecniche come, ad esempio, i “contatori di sottrazione”, installati in ogni abitazione. In assenza di tali dispositivi, il riparto dell’acqua va effettuato secondo i millesimi di proprietà.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1619 del 30 gennaio 2017, con la quale ha dichiarato nulla la delibera assembleare che aveva ripartito le spese dell’acqua tra i condomini in parti uguali.

Il Tribunale richiama l’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, secondo il quale nel condominio le spese relative al consumo di acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo, se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche (Cass. civ., 1.8.2014, n. 17557).

Si applica il secondo comma dell’art. 1123 c.c. Le spese relative a cose comuni destinate a servire i condomini in misura diversa sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Per i costi relative ad altri beni comuni, o nei casi in cui non sia possibile stabilire in maniera oggettiva i singoli consumi, si applica invece il criterio generale di cui al primo comma dello stesso art. 1123 c.c.: le spese di ripartiscono “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno”, salva diversa convenzione.

Ciò premesso, l’installazione in ogni singola unità immobiliare di apposito contatore consente di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito di costi, salva l’applicazione del criterio di riparto per millesimi per le parti comuni dell’edificio.

Peraltro – rileva il tribunale romano – l’installazione dei contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e, quindi, a conseguire in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica.

Nel caso specifico preso in esame, l’assemblea ha sbagliato nel ripartire in parti uguali le spese di consumo idrico. Non potendo applicare il criterio di riparto in base al consumo effettivo di cui al secondo comma dell’art. 1123 c.c. – in assenza dei “contatori di sottrazione” e mancando diverse clausole di regolamento di natura contrattuale – l’assemblea avrebbe dovuto applicare il criterio generale di riparto in base ai millesimi di proprietà di cui al primo comma dell’art. 1123 c.c.”.

Da qui la nullità della delibera impugnata per contrasto con norme inderogabili di legge.

In verità – osserva il Tribunale di Roma – “seppure i condomini possono stabilire delle diverse modalità di ripartizione della spesa del consumo idrico che meglio si adattano alle circostanze del caso e rivedere le statuizioni precedentemente fissate nelle assemblee, tuttavia le spese di riparto dell’acqua nel condominio nel quale non sono installati in ogni abitazione singola i c.d. “contatori di sottrazione” – peraltro previsti come obbligatori – va effettuata ai sensi dell’art. 1123 comma 1 c.c. in base ai valori millesimali di proprietà; diversamente il più corretto ed oggettivo metodo posto sulla rilevazione dei contatori consentirebbe il riparto di spesa secondo l’uso che ogni unità singola fa del servizio”.

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