Supercondominio, nessun rimborso se si anticipano lavori non urgenti

Niente rimborso senza l’urgenza

Noi e il Condominio

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Al supercondominio si applicano le stesse regole del condominio negli edifici. Pertanto, ai sensi dell’art. 1134 c.c., il caseggiato facente parte del supercondominio, che ha eseguito a proprie spese lavori di manutenzione su parti comuni al complesso edilizio, senza autorizzazione dell’assemblea del supercondominio, non ha diritto al rimborso. Salvo che dimostri il carattere urgente della spesa sostenuta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5995 del 23 febbraio 2022.

Nel caso preso in esame, i giudici hanno respinto le pretese del condominio, che chiedeva all’altra palazzina il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell’area di ingresso e di impianti comuni entrambi gli edifici.

Il Supercondominio

Per meglio comprendere la vicenda occorre richiamare la definizione di supercondominio.

Si tratta di un complesso residenziale composto da più edifici condominiali, che hanno tra loro parti in comune.  Gli unici requisiti richiesti per l’esistenza del supecondominio sono la pluralità di edifici e l’esistenza di beni o servizi comuni, strumentali al suo funzionamento. Ad esempio: il viale di accesso, il cortile, il parcheggio e l’impianto centralizzato di riscaldamento.

Al supercondominio si applicano in toto le norme sul condominio negli edifici, compreso l’art. 1134 c.c. Tale articolo dispone infatti che il condomino, che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

In altre parole, il diritto al rimborso delle spese in questione, in assenza di autorizzazione degli organi condominiali, è garantito solo per le spese urgenti. E la prova del carattere urgente grava su chi ha anticipato le spese e ne chiede il rimborso.

Va anche precisato che, ai fini dell’art 1134 c.c., è considerata urgente la spesa relativa ad interventi che appaiono indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa (Cass. civ. 16/04/2018, n. 9280).

Gestione individuale delle parti comuni

Applicando questa norma al Supercondominio, risulta evidente che il condominio che ha eseguito lavori di manutenzione su parti comuni a proprie spese – e senza l’autorizzazione dell’assemblea del Supercondominio – potrà ottenere il rimborso solo dimostrando l’urgenza dell’esborso.

Niente rimborso senza prova dell’urgenza

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Quindi niente rimborso. Spettava al condominio che chiede il rimborso fornire la prova che le spese anticipate erano indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune. Occorreva la prova che i lavori dovevano essere eseguiti senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condominii.

FONTE: www.immobiliare.it

Giuseppe Donato Nuzzo

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