Ultime notizie sul regionalismo differenziato italiano

Politica

Di

Nino Samgerardi

Nel mezzo dell’anno 2014  il Parlamento italiano,  tramite Legge di Stabilità,  approva le disposizioni per mettere in pratica l’articolo 116 comma terzo della Costituzione. Ovvero,  trattasi della  “fase iniziale del procedimento per il riconoscimento di forme di maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario”.

La norma prevede un termine di 60 giorni entro il quale il Governo deve attivarsi in merito alle idee politiche delle Regioni sottoposte a presidente Consiglio Ministri e Ministro per gli Affari Regionali ai fini dell’intesa.

Gli argomenti su cui possono essere riconosciute le forme ulteriori di autonomia differenziata riguardano tutte le materie che l’articolo 117 comma II della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente, un limitato numero di questioni riservate allo Stato( giustizia di pace,istruzione, tutela di ambiente e ecosistema e beni culturali).

L’identificazione di “forme di autonomia differenziata” è stata avviata a seguito delle iniziative, anche referendarie,  intraprese dalle Regioni Lombardia e Veneto e Emilia Romagna a fine della XVII legislatura parlamentare,  e a valle dell’interlocuzione e del confronto avuti tra Governo, Regioni e Amministrazioni centrali in data 28 febbraio 2018 sono state siglate apposite convenzioni preliminari tra Governo e le tre Regioni.

Accordi che hanno definito i principi generali, la metodologia e un primo elenco di temi nei quali possono essere individuati lineamenti di autosufficienza inerenti le politiche del lavoro, la salute, rapporti internazionali e con l’Unione Europea.

Pochi giorni fa la Corte dei Conti—presidente Mauro Orefice, presidente aggiunto Sezione Paolo Luigi Rebecchi, referendari Khelena Nikifarava e Andrea Giordano, relatore consigliere Giampiero Pizziconi—hanno ratificato il documento sulla “Gestione delle risorse ,anni 2013-2018, correlate all’attuazione dell’Autonomia differenziata con particolare riguardo alle politiche del lavoro,della formazione e istruzione”.

I Magistrati, tra l’altro, rilevano che “ il procedimento per l’attribuzione di autonomia differenziata non ha trovato, almeno fino ad ora, completa attuazione in quanto non risultano adottate le intese attuative di cui all’art. 116 comma III della Costituzione”.

Pertanto la stessa analisi della Corte, svolta allo scopo di determinare puntualmente gli elementi per valutare gli effetti del regionalismo differenziato, ha riscontrato un limite nella momentanea sospensione del processo di differenziazione, anche dovuta all’emergenza pandemica Covid 19 che ha interessato l’Italia nel corso dei primi mesi del 2020.

Dal referto dei Giudici contabili, seppur parzialmente, emergono dati di natura finanziaria relativi ai flussi economici che dallo Stato affluiscono alle Regioni interessate dalle pre-intese attinenti  alcune politiche pubbliche: ad esempio,  le politiche del lavoro.

Per quanto riguarda le altre pratiche amministrative le Amministrazioni interpellate—non essendo rinvenibili conseguenze finanziarie nell’ambito della gestione statale—non hanno potuto rispondere alle richieste informative con oggetto le ricadute finanziarie derivanti dal possibile trasferimento di funzioni tra lo Stato e le Regioni, nonché la quantificazione delle risorse strumentali finanziarie e umane .

Tuttavia la questione del regolamento definitivo è stata al centro di due audizioni svolte dal Ministro degli Affari Regionali presso la Commissione parlamentare per la realizzazione del federalismo fiscale( 26 maggio 2021) e presso la Commissione Bicamerale per gli Affari Regionali(13 luglio 2021), più quella del vice Ministro all’Economia presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale(9 giugno 2021).

Nel corso di tali discussioni si è ribadito l’impegno del Governo a non disperdere il lavoro sviluppato e a “ proseguire sulla strada del conferimento di maggiori competenze alle Regioni con apposita clausola di salvaguardia riguardante quelle che avevano già avanzato apposita richiesta”.

La Corte dei Conti nelle considerazioni conclusive sostiene che “ Ove si voglia riaccelerare il processo di differenziazione appare necessario superare le difficoltà evidenziate nella presente relazione, in particolare quelle in ordine all’acquisizione delle informazioni e dati relativi all’eventuale passaggio alle Regioni delle risorse umane e strumentali… Sul punto sarebbe auspicabile che le Amministrazioni che potranno essere coinvolte dal processo di differenziazione si attivino sin da ora per predisporre apposite metodologie e strumenti all’uopo necessari”.

Questo è quanto, a fine aprile 2022.

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