Una nuova legge sul divorzio

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Un articolo che interessa  giudici, avvocati e coppie: si tratta della richiesta a gran voce di una nuova legge sul divorzio atteso che quella del 1970 è ormai abbondantemente superata e modificata. Diamo voce a questa richiesta su un tema poco trattato ma di grande attualità e particolarmente sentito; Mariella provvederà alla mailing listi degli avvocati e giudici.

Giacomo Marcario

La vecchia legge sul divorzio è ormai ampiamente superata sul piano normativo e socio culturale.

E’ tempo di dare al Paese  una nuova  legge che  accolga il recente orientamento della Cassazione di cui alla sentenza  n. 11504/2017  e le nuove norme previste dalla L. n. 162/2014

Proprio di recente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11504/2017 ha espresso in materia di separazione e divorzio  un orientamento che interpreta in maniera coerente la mutata concezione del vincolo coniugale, dando risalto al suo valore di scelta individuale responsabile con implicita assunzione del rischio di fallimento dello stesso. D’altra parte, nel mentre resta fermo il vincolo della indissolubilità del matrimonio celebrato in Chiesa con il rito cattolico ( l’uomo non sciolga ciò che Dio ha unito), sul piano civilistico  la linea della dissolubilità del vincolo è già stata “sposata” e rimarcata dall’introduzione della legge sul divorzio breve, che consente di sciogliere il matrimonio con una semplice dichiarazione resa dalle parti all’ufficiale dello Stato Civile (L. n. 162/2014).

Nella sentenza de quo i giudici della Cassazione pur ribadendo il dovere della solidarietà economica post-coniugale nel riconoscimento dell’assegno divorzile a tutela del coniuge più debole, hanno sostenuto la necessità di rivedere e superare, per la sua ormai conclamata inattualità, il vecchio parametro che obbligava, anche dopo la separazione e il divorzio, al mantenimento in favore del coniuge più debole dello stesso “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Sent. Cass. Sez. Un., n. 11490/1990); parametro al quale si ricorreva ai fini dell’accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’adeguatezza dei mezzi di sostentamento.

L’ottica in cui si muove la sentenza è quella di scongiurare un’indebita ultrattività del vincolo matrimoniale che col divorzio cessa, sia a livello personale, sia a livello economico-patrimoniale. Oltretutto, ormai emerge in modo chiaro ed inequivocabile la generale condivisione nel costume sociale che il matrimonio rivesta un significato di “atto di libertà e di autoresponsabilità”, nonché di “luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile”. Insomma, il portato interpretativo “rivoluzionario” di questa pronunzia della Cassazione certamente dà e darà adito a ulteriori considerazioni tra le quali sin d’ora se ne possono enucleare almeno due tra le più gettonate e significative.

  1. Una riguarda la constatazione dei presupposti socio-culturali e di mentalità ai quali essa ha dato voce, che denotano la conquista di una considerazione di parità fra coniugi. Ciò anche nella contribuzione economico-lavorativa alla vita matrimoniale, frutto di una scelta maggiormente responsabile, tanto più quanto risulta ormai archiviata la concezione patrimonialistica del matrimonio come forma di “sistemazione definitiva”.
  2. L’altra considerazione riguarda i benefici dei quali continua ad avvantaggiarsi l’ex coniuge “debole” divorziato, anche dopo moltissimi anni dalla sentenza di divorzio, proprio in virtù della sussistenza dell’assegno divorzile. Tra questi ricordiamo il diritto ad una quota del tfr, ed alla pensione di reversibilità in caso di morte, in assenza di un coniuge superstite. Dal quadro attuale dei valori in campo, così come interpretati dalla Suprema Corte, si può evincere che lo scioglimento del matrimonio, scelta altrettanto responsabile, deve garantire il ripristino delle individualità dei coniugi, come persone singole che si autodeterminano nella scelta di mutare le condizioni di vita.

Il protrarsi degli effetti di un matrimonio sciolto, a carico di uno dei coniugi vita natural durante, rappresenta una menomazione eccessiva della libera espressione delle individualità, in particolare del soggetto obbligato, costretto a mantenere in vita un rapporto che, già completamente svuotato di contenuti affettivi, tanto più ingiustificatamente comprime la sua disponibilità patrimoniale, condizionandone inevitabilmente le scelte.

A modificare significativamente la vecchia legge sul divorzio: la n. 898 del 1° dicembre 1970 così come modificata dalle Leggi n. 436/1978 e n. 74/1987,  è intervento il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, che  ha introdotto due nuove modalità per addivenire alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento del vincolo, mentre con la successiva Legge 6 maggio 2015 n. 55, intitolata: “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra coniugi”  il legislatore ha previsto che si possa addivenire allo scioglimento definitivo del vincolo in tempi assai brevi, determinando, altresì, alcune ricadute nell’ambito del regime patrimoniale tra i coniugi ed, in particolare, in quello previsto ex lege della comunione legale.

Le nuove normative sono finalizzate alla semplificazione ed alla riduzione dei tempi procedimentali della crisi matrimoniale; alle stesse si può accedere  nei seguenti casi: a) separazione consensuale; b) divorzio in forma congiunta; c) modificazione condivisa di precedenti condizioni di separazione o divorzio, mentre le modalità di semplificazione introdotte dalla nuova normativa sono due: a) l’accordo dei coniugi assunto davanti all’Ufficiale di Stato Civile, di cui all’articolo 12 L. 162/2014; b) la negoziazione assistita, di cui all’articolo 6 L. 162/2014. Entrambe le suddette norme recano una modifica degli art. 49, 63 e 69 del Regolamento sull’ordinamento dello Stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), volto a consentire la pubblicità nei suddetti registri delle due nuove tipologie procedimentali.  L’articolo 12 della  L. 162/2014 introduce la possibilità per i coniugi di mitigare o sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale mediante un semplice accordo davanti all’Ufficiale dello Stato civile. In questo caso, per espressa definizione di legge, l’assistenza legale diviene meramente facoltativa. Laddove sussista anche solo una delle condizioni preclusive a procedere con l’accordo di cui all’art 12 L. 162/2014, è consentito alle parti procedere mediante negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 della normativa stessa.

In questo caso è richiesto l’intervento di almeno un avvocato per parte (la legge di conversione ha modificato in questo senso la norma, che nella prima stesura prevedeva l’assistenza di almeno un avvocato, consentendo, pertanto, che un solo legale assistesse entrambi i coniugi con potenziale – quanto meno! – conflitto d’interessi.). I legali sono obbligati, prima di procedere, ad esperire un tentativo di conciliazione e, successivamente all’assunzione dell’accordo, a trasmetterlo all’Ufficiale dello Stato Civile, che dovrà  provvedere alla relativa pubblicità. La Legge 6 maggio 2015 n. 55 ha introdotto il c.d. “divorzio breve”, consentendo ai coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale entro un anno in caso di separazione giudiziale oppure, addirittura, entro sei mesi in caso di separazione consensuale, riducendo notevolmente i tempi previsti dalla L. 898/1970 ( cinque anni) e dalla L. 74/1987 (tre anni) La normativa reca, inoltre, una modifica all’art 191 c.c., in base alla quale lo scioglimento della comunione legale si determina nel momento in cui il Presidente del Tribunale fa venir meno la comunione spirituale e la condivisione della residenza familiare, autorizzando i coniugi a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale, oppure dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.

Sarebbe auspicabile dunque alla luce delle numerose modifiche varate dal parlamento  una revisione legislativa della materia divorzile che, coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale manifestato, tenga conto dell’oggettivo allentarsi nel tempo del legame fra ex coniugi, tale da esaurire progressivamente le ragioni assistenziali che inizialmente hanno motivato il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Solo così si avrà lo scioglimento effettivo del vincolo matrimoniale; e solo così il divorzio potrà costituire un punto di ripartenza per poter aspirare a ricostruirsi un’esistenza su nuove basi.

Giacomo Marcario

Staff di Direzione “ Il Corriere Nazionale”

 

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