Validità della patente di guida ai fini delle identificazione personale

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Come da comunicazione della Prefettura di Bari, da parte di alcune pubbliche amministrazioni è stato formulato al Ministero dell’Interno quesito in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l’identificazione personale anche dopo le modifiche sopravvenute in ordine alla competenza al rilascio. 

   Lo stesso Ministero con apposita nota ha comunicato che ritiene persistente tale idoneità.

    Questo parere si fonda:

  • sul dettato della  della norma dell’art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ( regolamento di esecuzione del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza), che attribuisce carattere di documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato ( nella specie, dall’ Ufficio provinciale della M.C.T.C. dipendente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione); 
  • nella circostanza che il Consiglio di Stato, a suo tempo chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della proceduta di rilascio della patente di guida, espresse parere negativo sulla abrogazione dell’art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede l’assimilazione della patente di guida a un valido documento d’identità , evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.

   Ed infatti, il D.P.R. 19.4.1944, n. 575, non recò la disposizione abrogativa.

Pertanto, il Consiglio antiriciclaggio istituito presso il Ministero del Tesoro – interessato al problema sotto il profilo dell’applicazione dell’art. 2 del d.l. n.143/1991 che prescrive l’obbligo di identificazione di chiunque compia operazioni comportanti trasmissioni o movimentazioni di mezzi di pagamento superiori a lire venti milioni presso gli uffici della pubblica amministrazione, gli enti creditizi le società di intermediazione mobiliare e gli altri enti enti ed imprese ivi indicati -ha concordato sulla idoneità della patente di guida a consentire la identificazione personale. 

Anche il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, ha condiviso l’orientamento di questa Amministrazione. 

 Tutto ciò premesso, si invitano le SS. LL. di voler notiziare di quanto sopra esposto i propri dipendenti e gli organismi interessati, promuovendo la più ampia ed adeguata diffusione.

Questo è riportato dalla Nota prot. n. 1000/98/V.C.S./Pat del 01.07.1998,  firmata dal Prefetto Nunziante, molti si chiedono se viene confermata della nota o meno. 

Franco NACUCCHI 

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