Tra le novità del decreto antiriciclaggio, una di particolare rilievo riguarda la cancellazione dell’obbligo di registrazione dei dati successiva all’adeguata verifica della clientela, obbligo che rendeva particolarmente gravoso il compito dei professionisti, oberati di un carico di lavoro maggiore rispetto ai colleghi europei. Dal 4 luglio 2017, è sufficiente una semplice conservazione dei dati e dei documenti; l’obbligo di conservazione può essere distinto in obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni, anche in copia semplice, ovvero in obbligo di conservazione delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, che devono essere conservate in originale o copia autentica. Dati e informazioni conservate ai sensi dell’antiriciclaggio sono utilizzabili a fini fiscali.

Con il D.Lgs. n. 90 del 2017 è stato recepito il testo del decreto attuativo della direttiva comunitaria n. 2015/849, la IV direttiva antiriciclaggio e sono state introdotte modifiche alla normativa nazionale (D.Lgs. n. 231/2007).
Nell’ottica della logica del sistema, la normativa ha come scopo la lotta al riciclaggio e prevede il coinvolgimento dei commercialisti insieme ad altri professionisti, al fianco dei soggetti di area bancaria e finanziaria, a supporto dei soggetti istituzionalmente destinati all’attività di contrasto del fenomeno.
Con l’approvazione della IV Direttiva e l’emanazione del D.Lgs. n. 90/2017, la conservazione dei dati e dei documenti viene ora regolamentata agli articoli 31 (Obblighi di conservazione) e 32 (Modalità di conservazione).
I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.