di Francesca La Terza
Nel XXI secolo il mondo continua ad evolversi e mutare, ma ci sono fenomeni in cui regna sovrana l’omertà e l’ignoranza.
Oggi voglio parlarvi dello stalking e di come moltissime donne restando nel silenzio si “uccidono” firmando la loro condanna a morte.
Andiamo ad analizzare innanzitutto l’etimologia di questa parola.
Stalking: il termine stalking, quindi stalker, deriva dal verbo to stalk, nel significato di camminare furtivamente, indicante anche “il cacciatore in agguato” .
Questo termine intende indicare un insieme di comportamenti molesti e continui costituiti da appostamenti nei pressi dell’abitazione della vittima o dei luoghi da essa frequentati.
Include, inoltre, l’invio di lettere, sms, posta elettronica e biglietti.
Lo stalker o persecutore può essere un estraneo, ma nella maggior parte dei casi si tratta di un ex compagno, un ex collega o un conoscente che agisce per recuperare un rapporto o per vendetta.
In alcuni casi ci si trova davanti a persone con problemi di interazione sociale.
Meno frequenti i casi di persone con problemi di salute mentale.
Il “Centro Presunti Autori – Unità Analisi Psico comportamentale dell’Osservatorio Nazionale sullo Stalking” ( CPA ) è un’organizzazione italiana che segue il fenomeno.
Secondo la CPA, il 50% dei persecutori ha vissuto almeno una volta nella vita, l’abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara.
Secondo alcuni studi, il persecutore potrebbe inquadrarsi in cinque tipologie, analizziamole da vicino:
- IL RISENTITO: caratterizzato da traumi affettivi ricevuti ed a suo avviso, ingiusti.
- IL BISOGNOSO D’AFFETTO: desideroso di convertire a relazione un rapporto vissuto nella quotidianità.
- CORTEGGIATORE INCOMPETENTE: risulta invadente e opprimente delle modalità relazionali.
- IL RESPINTO: rifiutato dalla vittima, è caratterizzato dal desiderio di vendetta.
- IL PREDATORE: il suo obiettivo è essenzialmente di natura sessuale.
La vittima perseguitata dallo stalker manifesta diverse sensazioni ed emozioni intense, che vanno da un iniziale stato di allerta e di stress psicologico a intensi e persuasivi vissuti di preoccupazioni, di paura per la propria vita, di rabbia e disprezzo per il molestatore, di colpa e vergogna per quello che sta loro accadendo.
Inoltre lo stalker può coinvolgere anche le persone intorno alla vittima primaria, quindi familiari, parenti e amici, mettendoli in pericolo e riducendo la qualità della vita.
DANNI PSICOLOGICI DELLE VITTIME DI STALKING
I vari studi effettuati in merito a tale fenomeno rivelano che lo stalking comporta l’insorgenza di varie problematiche di carattere psicologico.
- Disturbi dell’umore quindi dell’adattamento, disturbi depressivi. Disturbi d’ansia quindi attacchi di panico disturbi post-traumatici da stress.
- Mutamenti caratteriali ossia paura, stato d’allerta, introversione.
- Timore, vergogna, senso di perdita, senso di isolamento e mancanza di fiducia negli altri.
INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO CON LE VITTIME DI STALKING
Da ciò che abbiamo analizzati finora si evince quanto sia importante per le vittime sentirsi al sicuro e protette, accolte in un ambiente terapeutico empatico capace di favorire comprensione e fiducia.
Secondo l’approccio cognitivo comportamentale, nella prima fase della cura è importante iniziare con una psico – educazione sullo stalking. Successivamente, in base alle risposte della vittima, ci si orienta in modo differente per affrontare il problema.
Si incoraggia quindi, la vittima a richiedere un sostegno sociale, legale ed a interrompere qualsiasi contatto con lo stalker adottando misure protettive.
Il reato di stalking è punito con la reclusione che va da 6 mesi a 5 anni.
Art. 612 bis codice penale: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque (2) anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
La prevenzione sul fenomeno dello stalking può avvenire solo se le donne denunciano e purtroppo nel nostro paese ci sono ancora troppi maltrattamenti e femminicidi e poche denunce.
Personalmente vorrei invitare ogni donna a non tacere poiché il silenzio è un’arma letale, piuttosto denunciate affinché possiate salvarvi.
La vita è un prezioso dono non sprecatelo vivendo nel silenzio e nel timore.