No al pignoramento del lavoratore se la condanna del datore indica solo il numero di stipendi dovuti

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ROMA – Il datore di lavoro non paga per il licenziamento del lavoratore se la condanna non quantifica il credito. Se per la determinazione esatta dell’importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la condanna non costituisce idoneo titolo esecutivo.

Lo stabilisce la sentenza 335/17 pubblicata dal tribunale di Roma. Una società propone istanza di opposizione all’esecuzione promossa da un lavoratore sulla base di una sentenza di condanna del tribunale di Bari al pagamento in favore del ricorrente fino alla data di effettiva riammissione in servizio di una somma mensile corrispondente all’ultima retribuzione globale.

Per il giudice l’opposizione è fondata perché la pronuncia non costituisce valido titolo esecutivo in quanto reca solo la condanna generica al pagamento di una somma di denaro «non quantificata, né quantificabile in base agli elementi direttamente desumibili dal titolo stesso» mentre, ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., «l’esecuzione forzata può avvenire solo per un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile».

A tal proposito, il giudice richiama la Suprema corte, per la quale «la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità che non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell’importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti».

Gino Martina – Fonte: ilMerito.it del 10.3.2017.

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