IVA sulla tassa dei rifiuti. Si può chiedere la restituzione entro dieci anni

Noi e il Condominio

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Il privato può far valere il proprio diritto alla restituzione dell’indebito oggettivo entro dieci anni. Non si tratta di un rimborso d’imposta ma del recupero della sola quota corrispondente alla somma dell’IVA.

“La rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Sicché è irrilevante che il gestore sia una società privata, non equiparabile ad un “ente pubblico” dal momento che di fatto il soggetto di diritto privato esercita gli stessi poteri pubblici dell’ente locale, riscuotendo il tributo per conto del Comune impositore. Le attività del gestore svolte rimangono quindi esenti da IVA, anche se comportano la riscossione di canoni, diritti, contributi”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5627 depositata il 7 marzo 2017 in merito all’applicazione dell’Iva sulla tassa dei rifiuti.

Il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani non ricade dunque nell’ambito di applicazione dell’Iva. La giurisprudenza maggioritaria è ormai orientata ad accordare la restituzione dell’IVA sulla tariffa rifiuti prevista dall’art. 49 del d.lgs. 22/1997. Tale importante statuizione è da ritenersi legata al fatto che si tratta di un’entrata tributaria e non corrispettiva di un servizio. In proposito si osserva quanto già sostenuto dalla  Cassazione a Sezioni Unite (sentenza del 15 marzo 2016 n. 5078) “La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente”. Secondo tale orientamento, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è assoggettabile ad IVA in ragione della sua natura di tributo.

Altra importante precisazione espressa dalla Suprema Corte, riguarda gli aspetti sulla prescrizione. Secondo la Cassazione il diritto di credito azionato deve sottostare al termine ordinario decennale: il privato quindi può far valere un autonomo diritto con una azione di condanna alla restituzione dell’indebito oggettivo.

Non si tratta dunque di un rimborso d’imposta ma del recupero della sola quota-fatturata corrispondente alla somma dell’IVA.

avv. Giuseppe Nuzzo

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