Cosa rischia l’inquilino che salta il pagamento di un mese di affitto? E’ questa la domanda alla quale ha dato risposta una recente sentenza del Tribunale di Genova, che ha fatto luce sulle conseguenze del mancato pagamento di una sola rata del canone di locazione. Pronunciandosi in merito alla morosità di un inquilino che non aveva pagato i canoni locativi e gli oneri accessori per un importo complessivo di 2.150 euro, il giudice ha ricordato quanto previsto dalla legge 392/1978, che stabilisce che il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione del contratto.
In questo caso, il proprietario di casa può quindi intimare lo sfratto all’inquilino moroso. Nel caso in cui l’inquilino non sia moroso per il canone in sé ma per gli oneri accessori, come ad esempio le spese condominiali, lo sfratto può avvenire quando l’importo non pagato supera quello di due mensilità del canone, come stabilito dall’articolo 5 della legge 392/1978. Nella sentenza in commento, il mancato adempimento di una rata, trascorsi i venti giorni dalla scadenza prevista, è stato considerato dal legislatore quale elemento fondamentale per l’azione di sfratto.