Pensione, che succede se lavoro all’estero?

Economia & Finanza

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di Federica Mochi

Nel corso della vita lavorativa può accadere di dover trascorrere un periodo all’estero. Ma che succede alla pensione in questi casi? I contribuenti hanno la possibilità di totalizzare i contributi maturati in tutti i Paesi a cui si applica la normativa comunitaria. La totalizzazione internazionale, si legge sul sito dell’Inps, non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro, ma consente di tenere conto, ai soli fini dell’accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati dove l’interessato ha lavorato.

La totalizzazione internazionale è prevista dalla normativa comunitaria e dagli Accordi e Convenzioni bilaterali stipulati dall’Italia in materia di sicurezza sociale, ed è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.

Quali sono i requisiti? – In base ai Regolamenti comunitari, specifica l’Istituto di previdenza, il periodo minimo richiesto per la totalizzazione internazionale è di un anno (52 settimane), mentre nel caso degli Accordi e Convenzioni bilaterali questo periodo viene calcolato in misura diversa dai singoli accordi e convenzioni.

I contributi utili – Per perfezionare il requisito minimo è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla natura. I contributi utili sono quelli obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), quelli volontari, i figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità, ecc.) e quelli da riscatto (corso legale di laurea, attività svolta in Paesi non convenzionati con l’Italia, ecc.).

La totalizzazione internazionale, in ambito comunitario, può essere effettuata anche per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari. In questo caso, precisa l’Inps, è sufficiente che in Italia risulti accreditato almeno un contributo settimanale da attività lavorativa.

E se lavoro all’estero per un periodo inferiore a un anno? – L’istituzione che effettua la totalizzazione internazionale deve prendere in considerazione i periodi di assicurazione inferiori a un anno (52 settimane) per accertare il diritto alla prestazione richiesta e per il calcolo del trattamento pensionistico, se non sorge il diritto ad alcuna prestazione nello Stato in cui i periodi sono stati maturati.

I periodi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.

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