La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, spiegano dall’INPS, al lavoratore che può far valere la contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto a un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.
A CHI SPETTA – Può essere richiesta, avverte l’INPS, dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.). Spetta anche ai titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione; ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
GLI ESCLUSI– Non hanno il diritto alla pensione supplementare nell’AGO: i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.); i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni; i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia; i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata e i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.
I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’INPS possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto a un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.
REQUISITI – Per ottenere la pensione è necessario: essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO; avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’AGO; non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma; aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare; avere cessato il rapporto di lavoro dipendente. In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).
I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando: non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata; abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO. I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando: abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO. Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell’AGO se: in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta; risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.
LA DOMANDA – La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Online – Con i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
Telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico patronati e con tutti gli intermediari dell’Istituto.
QUANDO SPETTA – La pensione supplementare decorre: dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità; dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.