Orlando firma decreto legislativo su ordine europeo d’indagine

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 Cooperazione giudiziaria

ROMA – Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea (2014/41/UE) sull’ordine europeo di indagine, che sarà pubblicato domani in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta, sottolinea la Giustizia, di una “tappa importante all’impegnativo percorso di adattamento del nostro ordinamento a tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria elaborati nel contesto dell’Unione europea”.
Le tappe precedenti sono segnate dai decreti legislativi con i quali è stata data attuazione, nell’ultimo triennio, agli atti normativi dell’Unione dedicati alla tutela della vittima del reato, alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione, al riconoscimento dei provvedimenti assunti in absentia, alle squadre investigative comuni, all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di blocco e sequestro dei beni, alla possibilità di eseguire in altri Stati membri le misure cautelari e pene non detentive, al casellario giudiziario europeo.

In questo contesto, – spiega il Ministero – la direttiva 2014/41/UE segna la più avanzata affermazione del principio di mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia (mutual trust) nel contesto dell’assistenza giudiziaria di tipo investigativo e probatorio.
L’attuazione di questo strumento consentirà alle autorità giudiziarie del nostro Paese di ricevere dagli altri Stati membri dell’Unione e di offrire loro una collaborazione estesa a tutti i mezzi di investigazione e di prova, con l’eccezione delle sole attività già disciplinate in altre fonti dell’Unione (per esempio, le squadre investigative comuni, previste da una decisione quadro recentemente attuata con il d. lgs. n. 34/2016).
La cooperazione si discosta dal tradizionale strumento rogatoriale per il fatto di avvenire attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie, con riduzione dell’intervento ministeriale – obbligatorio nel sistema rogatoriale – al solo caso nel quale occorra risolvere difficoltà di trasmissione.

Alle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione sono rimesse le valutazioni relative alla compatibilità dell’atto investigativo richiesto con i principi dell’ordinamento nazionale, così come la segnalazione della possibilità di perseguire l’obiettivo investigativo o probatorio con mezzi meno invasivi di quelli richiesti.
Sono stabiliti termini di risposta stringenti e l’obbligo di motivare il rifiuto, totale o parziale, di dare esecuzione all’ordine investigativo emesso dalle Autorità di un altro Paese.
Come già avviene per altri importanti strumenti di mutuo riconoscimento (mandato di arresto europeo, trasferimento dei condannati verso i Paesi di origine), anche nella valutazione dell’ordine europeo di indagine le autorità di esecuzione non potranno trincerarsi dietro il difetto del requisito di doppia incriminazione, quando l’indagine o il processo in corso presso lo Stato di emissione riguardino alcune categorie di delitti particolarmente gravi o corrispondenti a interessi prioritari dell’Unione europea (genocidio, terrorismo, crimine organizzato, traffico d’armi, crimini ambientali, delitti contro la vita, violenza sessuale, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, frodi).

“Finestre” di consultazione diretta tra le autorità giudiziarie coinvolte tendono a realizzare, in maniera rapida, l’obiettivo di assicurare prove che risultino da un lato compatibili con le regole vigenti nello Stato di esecuzione, dall’altro utilizzabili nel processo che si celebra presso lo Stato di emissione.
Il principio di tendenziale “equivalenza” dell’ordine emesso dalle autorità competenti di uno Stato membro con i provvedimenti tipici delle autorità interne – sottolinea il Ministero italiano – segnala quanto l’ordine europeo di investigazione rappresenti un progresso significativo verso la creazione di un’area comune di sicurezza, libertà e giustizia all’interno dell’Unione.

Lo sforzo di massima semplificazione si combina con previsioni dirette ad assicurare l’armonizzazione dei diritti della difesa e dei principi del giusto processo, in modo da conferire concretezza e contenuto garantistico a quel principio di reciproca fiducia che è alla base del mutuo riconoscimento. Fiducia e istanze garantistiche si esprimono anche attraverso le previsioni che forniscono alla persona interessata dall’atto investigativo la facoltà di promuovere impugnazioni differenziate davanti alle autorità dello Stato di emissione e davanti a quelle dello Stato di esecuzione: davanti allo Stato di emissione si potranno contestare i presupposti di merito dell’atto investigativo, davanti alle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione si potrà contestare la legittimità dei modi in cui è stata data attuazione all’ordine di indagine.
Previsioni specifiche sono dedicate agli strumenti investigativi e probatori più sensibili per invasività o per efficacia (intercettazioni, videoconferenze, informazioni e monitoraggio di operazioni bancarie, operazioni sotto copertura, consegne sorvegliate).
Infine, il Ministero italiano segnala che, nel contesto del decreto di attuazione di questa direttiva, il legislatore ha mutato l’assetto tradizionale delle competenze in materia di assistenza giudiziaria, assegnando alle procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto (anziché ai procuratori generali presso le corti d’appello) il compito di emettere ed eseguire gli ordini investigativi europei.

La scelta (anticipata dal recente decreto legislativo che, colmando un ritardo ultradecennale, ha dato attuazione della Convenzione europea sulla mutua assistenza penale del 2000) tende ad assicurare che l’assistenza sia attuata dai soggetti quotidianamente impegnati, sul piano operativo, nelle attività di indagine e acquisizione probatoria, in modo da assicurare da un lato una migliore qualità della risposta, dall’altro la possibilità di attingere un patrimonio informativo utile per l’apertura di indagini interne o per l’assunzione di iniziative di collaborazione con le autorità di altri paesi.

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