Condannato l’artista di strada che disturba i residenti

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È punibile con l’ammenda il musicista di strada che suona a tutto volume per molte ore al giorno, contravvenendo alle disposizioni del regolamento comunale.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34780 del 17 luglio 2017, confermando la condanna dell’artista che, con violoncello e amplificatore, disturbava oltre i limiti consentiti la quiete degli abitanti della zona.

Nello specifico, il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato alla pena dell’ammenda di 100 euro per il reato di cui all’art. 659, comma 2, c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) perché, per molte ore nel corso della giornata e per più giorni, suonava con l’utilizzo di un impianto di amplificazione della musiva prodotta dal violoncello, in violazione dei limiti consentiti dal regolamento comunale per l’arte di strada.

Avverso tale sentenza, il musicista presentava ricorso in cassazione sostenendo, tra l’altro, che la sua condotta non era penalmente rilevante in quanto occasionale, che comunque il rumore prodotto dal violoncello non era di intensità tale da disturbare la collettività e che nessuna violazione del regolamento comunale era stata a lui contestata.

La Suprema Corte ha invece confermato la condanna del tribunale, basata tra l’altro su dichiarazioni, del tutto attendibili, rese dalla persona offesa dal reato.

I Giudici di Palazzo Cavour si soffermano anche sulle diverse fattispecie di illecito, penale e amministrativo, astrattamente verificabili nelle situazioni come quella in esame:

  1. Il semplice illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della L. n. 447/1995, ove si verifichi solo “il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dei decreti in materia”;
  2. Il reato di cui al primo comma dell’art. 659 c.p., “ove il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato”;
  3. Il reato di cui al secondo comma dell’art. 659 c.p., “qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissione acustica”.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, è configurabile quest’ultima fattispecie di reato.

Secondo la suprema Corte, il Tribunale, dopo aver accertato il fatto materiale (vale a dire la circostanza che l’imputato, per molte ore nel corso della giornata e per diversi giorni, esercitava un mestiere rumoroso quale quello di suonatore di strada) ha dato atto della violazione delle disposizioni del regolamento del Comune (tant’è che l’artista era stato già sanzionato due volte per violazione dell’orario) e ne ha tratto correttamente la prova del reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone di cui al secondo comma del citato art. 659 c.p.

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