Diritto di Famiglia: risarcimento alla moglie…

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Disciplina: Diritto di Famiglia

Santa Maria Capua a Vetere. Nessun risarcimento va riconosciuto alla moglie per aver perduto un marito particolarmente facoltoso anche se allo stesso è addebitata la separazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 marzo – 3 agosto 2017, n. 19422
Presidente Dogliotti – Relatore Dolmetta

Fatti di causa

Gi. Ia. ricorre per cassazione nei confronti di Mi. Di Le., muovendo tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, 16 giugno 2015 n. 2725.
Con tale decisione, la Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere in data 11 febbraio 2014, che aveva tra l’altro pronunciato la separazione tra i coniugi Ia. e Di Le., con addebito della medesima al marito. In particolare, a fronte alla contestazioni formulate da Gi. Ia. la Corte ha confermato sia la misura del risarcimento del danno liquidato dal Tribunale, sia la misura dell’assegno di mantenimento a cui era stato condannato Mi. Di Le..
Nei confronti del ricorso resiste, così presentato. Mi. Di Le., che ha depositato apposito controricorso.
Gi. Ia. ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1.- I motivi di ricorso, che sono stati formulati da Gi. Ia., denunziano i vizi qui di seguito richiamati.
Il primo motivo, che principia a p. 19, lamenta, in particolare, «violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 2043, 2059, 1226 cod. civ. in relazione alle norme degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. avendo la Corte limitato la entità del risarcimento alla natura del danno senza alcuna valutazione delle capacità patrimoniali e reddituali del danneggiante e dei conseguenti vantaggi del coniuge in caso di persistenza del vincolo coniugale. Omessa, insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 1, n. 3, n. 5 su punti decisivi della controversia». Il secondo motivo, che viene svolto da p. 33, afferma poi «violazione e falsa applicazione delle norme degli art. 156 cod. civ. e dell’art. 5 legge n. 898/1970 anche in relazione alle norme degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. avendo la Corte di Appello escluso una maggiore determinazione dell’assegno di mantenimento a carico di Di Le. Mi. e di procedere alla richieste indagini tributarie. Omessa, insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 1, n. 3, n. 5 su punti decisivi della controversia». Il terzo motivo, articolato da p. 38, censura infine «violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 2729 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116, 163, 183, 189 cod. proc. civ. avendo la Corte di Appello escluso una maggiore determinazione dell’assegno di mantenimento a carico di Di Le. Mi. avendo rilevato sulla base di un motivo non dedotto dalle parti la volontaria cessazione, in funzione della separazione, del rapporto di lavoro dipendente di Ia. Gi.. Omessa, insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 1, n. 3, n. 5 su punti decisivi della controversia».
2.- La sostanza del primo motivo di ricorso è che la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere conto – nel provvedere alla liquidazione equitativa del danno patito da Gi. Ia. in relazione ai fatti che ha portato alla separazione con addebito – anche delle capacità patrimoniali e reddituali del danneggiante Di Le..
Il motivo è inammissibile.
E’ principio ricevuto di questa Corte che la valutazione in concreto della liquidazione equitativa del danno rimane insindacabile in cassazione, purché la stessa sia sorretta da motivazione adeguata e sia indicato il percorso argomentativo seguito in proposito (cfr., di recente, Cass., 15 marzo 2016, n. 5090; Cass., 31 luglio 2015, n. 16222).
La motivazione della Corte napoletana rispetta senz’altro i detti parametri. La stessa rileva, con chiarezza e puntualità, che il danno subito dall’attuale ricorrente «non è la perdita di un marito facoltoso, ma, in ipotesi, la lesione della dignità e della salute per effetto delle modalità e circostanze nelle quali apprese dell’esistenza … di una figlia che il marito aveva avuto da una precedente relaz…

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http://www.divorzista.org/sentenza.php?id=14160

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