Facebook. Niente foto dei figli minori senza il consenso dell’altro genitore

Arte, Cultura & Società

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di Giuseppe Nuzzo

Pubblicare foto dei figli minori sui social network. Una pratica ormai diffusa tra i genitori, inconsapevoli o, peggio, noncuranti dei rischi per i propri bambini.

Pratica spesso utilizzata anche in situazioni di crisi coniugale, in cui il genitore può a volte essere indotto ad utilizzare il web per esprimere, seppur in modo discutibile e potenzialmente dannoso, il proprio affetto per i figli, in competizione con l’ex coniuge.

Su questo argomento di grande attualità si è pronunciato il Tribunale di Mantova con una recente ordinanza del 19 settembre 2017, certamente destinata a far discutere.

Il giudice lombardo ha accolto in via provvisoria ed urgente la richiesta di inibitoria avanzata dal padre, vietando alla madre di “postare” le foto dei figli, di uno e tre anni, sui social network, e ordinando di rimuovere le foto già pubblicate. La decisione è stata adottata nell’ambito di un procedimento di modifica delle condizioni regolanti il rapporto genitori/figli avviato dal padre, a seguito dei comportamenti ritenuti diseducativi della madre.

Il Tribunale ha ritenuto che l’inserimento delle foto dei figli minori sui social network, nonostante l’opposizione di uno dei genitori, integri violazione dell’art. 10 del codice civile (che vieta la pubblicazione di foto e immagini senza il consenso dell’avente diritto), nonché degli artt. 4, 7, 8 e 145 del decreto legislativo n. 196/2003, riguardante la tutela della riservatezza dei dati personali, e degli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989.

Il giudice riconosce innanzitutto il pregiudizio per il minore insito nella diffusione della sua immagine. La circolazione delle foto tra una moltitudine di persone anche sconosciute e potenzialmente “malintenzionate” può condurre all’avvicinamento ai minori da parte di queste ultime. Non va trascurato poi l’ulteriore pericolo che le immagini vengano “taggate” per trarne, attraverso fotomontaggi, materiale pedopornografico.

Il riconoscimento del pericolo insito nella pubblicazione sui social network delle foto dei minori conduce il giudice ad ordinare la rimozione delle foto già postate e ribadire il divieto di pubblicare nuove foto. Oltre alle norme sopra citate, il Tribunale di Mantova richiama anche la normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/2003) rilevando come anche la diffusione dell’immagine fotografica del minore possa essere considerata un’interferenza nella vita privata di quest’ultimo.

 

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