L’eccessiva velocità e la sicurezza delle persone

Senza categoria

Di

di Raffaele Vairo

Premessa

In strada è necessario rispettare non solo le regole scritte ma anche le norme non scritte dettate dalla prudenza (Cass. penale, sez. IV, 31 marzo 2014, n. 14776).

Finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e poste dall’ordinamento giuridico sono la sicurezza e la salute delle persone, tra cui rientra, per espressa disposizione dell’art. 1 del codice della strada, la sicurezza delle persone nella circolazione stradale. L’esigenza della sicurezza delle persone è tale che l’art. 140 del codice della strada detta norme volte a prevenire ed eventualmente a sanzionare comportamenti che possano compromettere la sicurezza della circolazione:

Il significato delle norme contenute negli articoli 1 e 140 del codice della strada è il seguente: ai fini dell’attribuzione della responsabilità a carico di un conducente coinvolto in un sinistro stradale non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice della strada, essendo sufficiente l’inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza.

Le regole di generale prudenza, perizia e diligenza rappresentano modelli di comportamento in tutte le situazioni; nella circolazione stradale, poi, la loro stretta osservanza è anche giustificata dalle gravi conseguenze che possono prodursi nell’ipotesi di guida scriteriata. Tali regole valgono in tutte le strade, anche in quelle private aperte al pubblico transito.

Le osservazioni formulate fin qui inducono a non confidare troppo nella previsione del rispetto delle norme sulla circolazione da parte degli altri utenti della strada (cosiddetto principio dell’affidamento). Se, infatti, nel diritto penale, è sancito che nessuno può essere ritenuto responsabile dei comportamenti altrui, nel diritto sulla circolazione stradale vi è l’obbligo di impedire l’evento colposo altrui con l’adozione di contromisure a fronte di comportamenti imprudenti degli altri utenti. Per convincersene è sufficiente considerare l’ipotesi della norma che impone di tenere una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, dettata al fine di evitare che da un arresto improvviso, anche se ingiustificato, possa aversi un tamponamento.

La circolazione stradale è, dunque, un’attività lecita che impone ad ogni utente l’adozione di una particolare attenzione, come del resto prescrivono gli articoli 1 e 140 del codice della strada.

Velocità

Una delle più frequenti cause di turbativa della circolazione stradale è l’eccessiva velocità, considerata dal codice della strada sia come velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia in ordine ai limiti di velocità imposti dall’Ente proprietario della strada.

Velocità inadeguata

L’art. 141 del codice della strada detta norme di comportamento ritenute fondamentali per una corretta circolazione stradale e, soprattutto, volte ad evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e a garantire una circolazione ordinata. A tal fine impone di contenere la velocità nei limiti dell’adeguatezza a prescindere dal limite massimo indicato dalla segnaletica.

L’ampiezza della norma consente agli organi accertatori una valutazione ampiamente discrezionale, per cui l’accertamento della violazione richiede motivazioni puntuali che non possono limitarsi ad una mera elencazione degli elementi (stato del carico, stato del veicolo, caratteristiche e condizioni del traffico) indicati nell’articolo in commento.

L’indeterminatezza della norma non esonera affatto gli organi accertatori dalla puntuale formulazione delle motivazioni dell’accertamento che, anzi, impongono un obbligo maggiore di motivazione.

In ciò ci è di aiuto la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale l’apprezzamento della velocità in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o no considerarsi eccessiva può basarsi, oltre che in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, anche sulle circostanze di fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. civ. n. 6559/2013).

Comunque, il conducente deve moderare la velocità nei casi indicati dal comma 3 dell’art. 141:

1) nei tratti di strada a visibilità limitata (curve, intersezioni): dal tenore della norma è evidente che il conducente deve sempre limitare la velocità tutte le volte in cui la visibilità della strada antistante sia ridotta, in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;

2) nei tratti di strada in prossimità di scuole o di luoghi frequentati da fanciulli (scuole di danza, palestre, piscine, scuole materne): la norma prescrive di moderare la velocità in prossimita di scuole o di luoghi frequentati da fanciulli al fine di evitare incidenti causati da attraversamenti improvvisi, ma prevedibili, degli scolari o dei fanciulli che frequentano i suddetti tratti di strada; l’obbligo deve essere segnalato da apposito segnale (art. 94 regolamento);

nelle forti discese con pendenza superiore al 10%, anche in assenza di apposito segnale;

nei passaggi stretti o ingombrati: la velocità deve essere particolarmente moderata anche in assenza di apposito segnale;

nelle ore notturne: i conducenti devono moderare la velocità tenendo conto anche della presenza o meno della pubblica illuminazione;

nei casi di insufficiente visibilità per cause naturali (condizioni atmosferiche: foschie, pioggia, nebbia);

negli attraversamenti di abitati o di strade fiancheggiate da edifici: la prudenza richiesta si fonda evidentemente sulla possibilità della presenza di pedoni di ogni età, in prossimità di intersezioni (i cosiddetti incroci): l’obbligo di moderare la velocità sorge in prossimità dell’intersezione anche in capo al conducente che viaggia sulla strada prioritaria.

In ogni caso, non è sufficiente che il provvedimento sanzionatorio richiami genericamente, nella motivazione, taluna delle circostanze sopra specificate, ma occorre che faccia riferimento alla inadeguatezza della condotta di guida desunta dalla difficoltà di fermata del mezzo negli incroci, dalla necessità di brusche frenate per aderire all’ordine di fermata degli agenti, dagli sbandamenti del veicolo interessato e, nei casi di incidente, dagli effetti provocati dall’urto dei veicoli. In ogni caso, secondo la Cassazione, incombe sull’amministrazione l’onere di “dimostrare il rapporto di inadeguatezza della velocità con l’indicazione delle circostanze di fatto che in concreto denotino l’omessa moderazione della velocità in relazione alle esigenze della circolazione” (Cass. civ. n. 20173/2004; Cass. civ. n. 6621/1997), statuendo che “ove l’Amministrazione non dimostri compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito, il giudice deve accogliere l’opposizione ex art. 23, comma 12, legge 689/81” (cfr. Cass. civ. n. 13264/2014; Cass. civ. n. 5095/1999; Cass. civ. n. 5277/2007).

La pericolosità della condotta di guida prevista dall’art. 141 CdS deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Altre circostanze che possono suggerire una certa cautela riguardano lo stato del veicolo (esempi: lo stato dei pneumatici e dei freni, la massa del veicolo), le condizioni atmosferiche e ogni altra circostanza che, secondo la comune esperienza, può essere rilevante ai fini della scelta della velocità.

Resta, comunque, la regola che il conducente deve essere sempre in grado di: a) conservare il controllo del veicolo; b) compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Ai sensi dell’art. 342 del Regolamento l’obbligo di limitare la velocità inizia dal momento in cui sia possibile percepire l’esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.

Le norme sulla circolazione stradale, al fine di evitare incidenti o, comunque, turbative alla circolazione, tendono a richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla prudenza da adottare durante la guida, con la conseguenza dell’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e, in altri termini, di fronteggiare anche le altrui imprudenze che siano normalmente prevedibili o una qualsiasi turbativa di traffico che possa improvvisamente intralciare la circolazione (Cass. pen. n. 48439/2012; Cass. pen. n. 20965/2013)

In conclusione, l’adeguatezza è un concetto elastico con cui si identifica quella velocità che in un determinato contesto consente che la circolazione avvenga in condizioni di sicurezza per il conducente e per gli utenti della strada e, comunque, non può essere espressa in precisi termini numerici.

Limiti di velocità

La velocità è una delle cause più frequenti degli incidenti stradali, per cui appare corretto che il legislatore, al fine di garantire quanto più possibile la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana, se ne occupi con particolare attenzione, ponendo limiti rapportati al tipo di strada e di veicolo circolante.

L’art. 142 del codice della strada stabilisce precisi criteri per fissare i limiti di velocità:

limiti imposti per categoria di strada;

limiti imposti per categoria di automezzi.

limiti imposti per categoria di strada

per le autostrade il limite massimo è di 130 Km/h, che può essere elevato a 150 Km/h nelle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media (tutor) di percorrenza su tratti determinati, che presentino idonee caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio; in caso di precipitazioni atmosferiche, il limite massimo è fissato in 110 Km/h,

per le strade extraurbane principali il limite è di 110 Km/h;

per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali il limite è di 90 Km/h;

pe le strade nei centri abitati il limite è di 50 Km/h, elevabile sino a 70 Km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, comunque sempre previa installazione di apposito segnale.

Limiti diversi possono essere stabiliti dagli enti proprietari delle strade, sempre previa installazione del relativo segnale.

Della definizione e classificazione delle strade si occupa l’art. 2 del codice della strada.

L’obbligo di non superare il limite di velocità di cinquanta chilometri all’ora prescinde dalla apposizione di cartelli indicatori di qualsiasi specie quando l’esistenza dell’abitato risulti evidente (Cass. pen. n. 6646/1980).

limiti imposti per categorie di veicoli

I limiti e le categorie di veicoli sono indicati nel comma 3 dell’art. 142 a cui si rinvia.

Va ricordato che il rispetto dei limiti suddetti non è sempre sufficiente per garantire la sicurezza della circolazione, dovendosi tener conto anche delle norme di cui all’art. 141 in ordine alla velocità adeguata. E, comunque, gli utenti della strada devono sempre tenere una condotta di guida ispirata a prudenza e diligenza, non confidando nel fatto che gli altri utenti si attengano alle prescrizioni sulla circolazione (Cass. pen. n. 32202/2010)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube