Agevolazione “prima casa”. Il cambio di residenza non aspetta l’ultimazione dei lavori

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Ai fini dell’agevolazione “prima casa”, il termine di diciotto mesi concesso dalla legge per il trasferimento della residenza inizia a decorrere dal rogito, e non dalla data di ultimazione dei lavori, anche se l’immobile è in corso di costruzione.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 9433 del 17 aprile 2018 emessa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione con motivazione semplificata, che ha accolto le ragioni dell’Agenzia delle Entrate. Niente da fare per il contribuente, condannato pure al pagamento delle spese di giudizio.

Nel caso di specie, la CTR Toscana aveva dato ragione al contribuente, sul rilievo che il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza presso il Comune ove è ubicato l’immobile, rispetto al quale il contribuente aveva richiesto le agevolazioni “prima casa”, decorresse dall’ultimazione dei lavori – ed esattamente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione degli stessi – invece che dalla stipulazione dell’atto.

Invece la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto errata la decisione della Commissione regionale, perché in contrasto con il principio di diritto in base al quale il termine di 18 mesi decorre sempre dal rogito:

in tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette “prima casa” postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto, altrimenti verificandosi l’inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato” (cfr. Cass. civ., n. 7067/2014).

La decisione della Commissione di Firenze, dunque, va riformata nel merito. Anche nell’ipotesi di immobile in costruzione il termine per cambiare residenza ai fini dell’agevolazione prima casa decorre dalla data del rogito. Risultano irrilevanti, nel caso di specie, le “lungaggini burocratiche” invocate dai giudici di primo grado, in quanto non sufficienti a configurare una specifica e obiettiva causa di forza maggiore.

Giuseppe Nuzzo (condominioweb.com)

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