Al nido con 15 anni di residenza, consulta boccia il Veneto

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Legge, ‘contrasta con principi di uguaglianza ed educativi’ 

Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto da una legge del 2017 della Regione Veneto, come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, e’ incostituzionale. Lo ha deciso la Corte costituzionale stabilendo che la norma contrasta col principio di uguaglianza, poiche’ introduce un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio, e con la funzione educativa e socio-assistenziale.

Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto n. 6 del 2017 come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, “è incostituzionale”. Lo ha stabilito, con la sentenza n. 107 depositata oggi, la Corte costituzionale (relatrice Daria de Pretis). Il legislatore veneto aveva configurato come titolo preferenziale per l’iscrizione dei bambini al nido pubblico la residenza ininterrotta (o l’attività lavorativa, anche non continuativa) per 15 anni in Veneto. Questa previsione, secondo la Corte costituzionale, contrasta con il principio di uguaglianza, poiché introduce un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio, non essendovi alcuna “ragionevole correlazione” tra la residenza prolungata in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio. La norma contrasta inoltre con la funzione educativa a vantaggio dei bambini dell’asilo nido e con quella socio-assistenziale a vantaggio dei genitori privi dei mezzi economici per pagare l’asilo privato. Nella sentenza si legge, tra l’altro, che “la configurazione della residenza protratta come titolo di precedenza, anche rispetto alle famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale degli asili nido”, servizio che “risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa”. Quanto poi alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è “ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri”. I giudici costituzionali hanno infine richiamato la libertà di circolazione garantita dai Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in tema di requisiti per l’accesso a prestazioni sociali erogate dagli Stati membri, sottolineando l’incoerenza dello scopo perseguito dalla norma impugnata e il carattere comunque sproporzionato della durata della residenza richiesta.

“Prendiamo atto con rispetto della sentenza della Consulta, pero’ nella nostra legge non vedo nulla di oltraggioso, ma contenuti di buon senso. Mi dispiace che, troppo spesso, quando si fa qualcosa per la gente che risiede nei territori scatti, quasi in automatico, un’ingiusta accusa di razzismo, perche’ cosi’ non e’”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la sentenza della Consulta che ha bocciato il requisito della residenza protratta per 15 anni come titolo precedenza per gli asili nido. Zaia porta un esempio a sostegno della sua tesi: “mettiamo che ci si trovi in una situazione di posti in esaurimento in un asilo, una sorta di overbooking – argomenta il governatore – A parita’ di reddito Isee, e quindi di fronte a una uguale situazione di difficolta’ cosa e’ piu’ equo fare? Scegliere un residente da anni o uno appena arrivato?”.

 

 

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