di phael.
L’intenzione di alleggerire il carico fiscale è certamente lodevole. La pressione fiscale, quando è esagerata, non aiuta l’economia. Anzi, la strozza. Perciò, qualche rimedio bisogna pur trovarlo.
L’attuale compagine di governo, in verità, ha una proposta: la flat tax. Così come viene proposta, la flat tax, che, nell’intenzione dei suoi proponenti, dovrebbe essere attuata entro il 2020, presenta dei profili di dubbia costituzionalità.
Vediamo il perchè.
In merito la Costituzione sancisce alcuni principi fondamentali. Tali principi sono contenuti negli articoli 23, 53 e 81.
L’art. 23 stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il principio non è originale, in quanto previsto già dalla dichiarazione dei diritti del 1789. Chiaramente si tratta di un principio posto a salvaguardia dei cittadini che non possono subire vessazioni arbitrarie, ma le limitazioni e gli oneri a loro carico non possono essere imposte se non per legge. Non, quindi, con provvedimenti amministrativi.
L’art. 53 detta i principi a cui devono sottostare le leggi in materia tributaria (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. – Il sistema tributario è informato a criteri di progressività).
Partendo dall’ovvia considerazione che l’imposta è la principale fonte di entrata dello Stato e degli enti pubblici, le modalità di ripartizione tra i contribuenti deve rispondere a criteri di equità sociale. Per affrontare il problema il legislatore costituente aveva due criteri, suggeriti, perltro, dalle principali scuole economiche.
Il primo criterio è quello secondo il quale il peso tributario andrebbe commisurato ai benefici che i cittadini ritraggono dai servizi pubblici. Trattasi di un criterio mercantile difficilmente misurabile.
Il secondo criterio va individuato nel principio della capacità contributiva.
Le questioni sono state affrontate e discusse, non senza contrasto, in sede di Costituente. Alla fine prevalse il criterio della capacità contributiva suggerito e imposto dalla Commissione dei 75, il cui presidente, on. Ruini, sosteneva – con forza – che il sistema tributario non potesse essere che quello ispirato a criteri di progressività. Con questo criterio le aliquote non vanno stabilite con una percentuale fissa (criterio proporzionale), ma sono previste in una loro maggiorazione a carico dei contribuenti più abbienti. Quindi, sono da prevedere in aumento, in relazione a fasce di reddito (progressività dell’imposta).
L’art. 81 riguarda l’esame e l’approvazione del bilancio dello Stato e del rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il bilancio preventivo contiene tutte le entrate secondo le varie fonti e tutte le spese secondo i vari servizi pubblici. I tributi costituiscono una, se non la principale, delle fonti di entrata.
La flat tax che, secondo il Governo, dovrebbe sostituire l’attuale sistema, dovrebbe entrare in vigore il 2020, sostituendo l’IRPEF, e dovrebbe essere caratterizzata da una sola aliquota o, al massimo, da due. Scartato il criterio dell’unica aliquota per evidente contrasto con le norme dell’art. 53, il Governo proporrebbe due aliquote: la prima aliquota nella misura del 15%, per i redditi sino a 80.000,00 euro, e la seconda del 20% per i redditi oltre tale importo.
E’ evidente che un tale sistema non reca alcun beneficio (o scarso beneficio) ai redditi più bassi, mentre i redditi più alti ne sarebbero enormemente agevolati. Si tratta di un sistema ragionevole sotto il profilo costituzionale? Io credo di no. Pertanto, sempre che la riforma vada in porto, prevedo numerose eccezioni di incostituzionalità per arbitrarietà della legge di riforma, in quanto incompatibile con la logica del sistema giuridico italiano. Aggiungo che la Corte Costituzionale, giudice delle leggi, esercita il controllo di ragionevolezza, secondo il quale le norme di legge devono fondarsi su criteri di giustizia desunti da un’attenta analisi dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. A mio avviso, i criteri ispiratori della flat tax ledono gravemente il principio di giustizia che, a sua volta, si fonda sul principio di uguaglianza dei cittadini. E certamente il sistema della flat tax, come è strutturato nell’attuale proposta governativa, richiede sacrifici sproporzionati ai percettori di reddito.
Infine, va osservato che la giustificazione che con aliquote così contenute l’evasione si ridurrebbe ai minimi termini, non è molto fondata. Se veramente si vuole colpire l’evasione fiscale, occorre impegnarsi nella ricerca di idonei strumenti legislativi per l’accertamento dell’evasione e inventare sanzioni che scoraggino i cittadini ad avvalersi del colpevole esercizio di astenersi dall’esercitare il dovere fiscale.