Dirigente scolastico nega l’accesso al genitore separato..

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Dirigente scolastico nega l’accesso al genitore separato che chiedeva di vedere i compiti e le pagelle del figlio.

TAR Lazio, sez. III – bis, sentenza 12 – 19 giugno 2018, n. 6849
Presidente Savoia – Estensore Graziano

Fatto e diritto

1. Con il ricorso in trattazione la ricorrente, madre collocatati e coaffidataria della figlia minore, alunna del Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare” di Roma, impugna il diniego della istanza di acceso del 24.1.2018, espresso con nota del dirigente scolastico del 8.2.2018 (doc. 4 del ricorso).
La richiesta ineriva alle prove in classe – e relative annotazioni – svolte dalla figlia in varie discipline nelle quali aveva riportato insufficienze nei giudizi (lingua e cultura italiana, lingua e cultura latina, matematica etc.) e il diniego è stato fondamentalmente ancorato alle seguenti motivazioni: l’accesso ai documenti è consentito solo a conclusione del processo di valutazione; gli elaborati degli studenti vengono offerti in visione ai genitori dagli insegnanti nel corso dei colloqui infra annuali; l’esito dei compiti è visionabile sul sito web della scuola mediante impiego delle credenziali d’accesso.
Il gravame veniva notificato anche all’insegnante di italiano, che costituitasi in giudizio ha domandato l’oscuramento delle generalità e l’estromissione dal giudizio.
Alla Camera di consiglio del 12 giugno 2018 udita la discussione dei difensori delle parti il ricorso è stato ritenuto in decisione.
2. Con un unico motivo di diritto la ricorrente anzitutto disquisisce in ordine alla spettanza del diritto d’accesso al genitore separato, in funzione del suo perdurante diritto – dovere di seguire il minore nella crescita e nello sviluppo scolastico. Successivamente deduce illegittimità del diniego di accesso sostenendo non potersi configurare alcuna delle ipotesi tassative che al lume dell’art. 24, L. n. 241/1990 legittimano il rifiuto di ostensione degli atti, facendo anche leva sulle pertinenti norme del regolamento di Istituto.
3. Ritiene la Sezione che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
In primis va affermato il diritto dei genitori, ancorché separati, di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi (c.d. pagelle).
Non può invero essere denegata in siffatta ipotesi la spettanza di un interesse qualificato all’accesso, giuridicamente rilevante e più ampio dell’interesse a ricorrere in sede giurisdizionale.
Condivisibilmente infatti la giurisprudenza si è pronunciata in tal senso, avendo puntualizzato che “è pacifico che i genitori di alunni minori siano titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell’attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi.” (T.A.R. Calabria- Catanzaro, Sez. I, 13.2.2017, n. 230; T.A.R: Campania – Napoli, Sez. V, 12.10.2003, n. 12996).
Non va al riguardo obliterato che la pretesa di un genitore di ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti, è funzionale all’obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell’apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, constatare quali possano essere le lacune culturali onde predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico. More solito gli stessi docenti privati di recupero domandano di poter visionare i compiti svolti dall’allievo al fine di appurare quali siano le faglie nella preparazione relativa alle singole materie di studio
3.1. Parallelamente va altresì affermato il diritto del genitore separato, quantunque in ipotesi non affidatario dei figli, di prendere visione ed estrare copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto…

Per continuare a leggere il testo della sentenza/documento clicca sul seguente link:
http://www.divorzista.org/sentenza.php?id=15131

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