Ladro di biciclette. Il furto in cortile è come quello in casa  

Noi e il Condominio

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La sottrazione illecita della bicicletta posta all’interno di aree condominiali integra il reato di furto in abitazione. Lo hanno stabilito i giudici della quinta sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza n. 27143 del 13 giugno 2018, hanno equiparato il cortile interno condominiale, in quanto pertinenza, alla casa di abitazione ai fini del reato di furto ex art. 624 bis c.p.

Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per il tentato furto di una bicicletta custodita nel cortile condominiale. Il furto era stato sventato solo grazie all’intervento del custode del condominio, che ne aveva dapprima sorvegliato le mosse e, quando l’aveva visto impossessarsi della bicicletta, aveva chiamato gli operanti e bloccato l’uomo all’interno del complesso.

In sede di ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato aveva sostenuto che quest’ultimo, ancor prima di impossessarsi della bicicletta, aveva tentato di uscire dal cortile, non riuscendovi proprio perché era stato bloccato dal custode. Pertanto, secondo l’avvocato difensore si sarebbe trattato di furto non consumato o, al più, del meno grave reato di furto d’uso. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, confermando la condanna nei confronti dell’imputato.

Gli Ermellini ricordano innanzitutto che il perfezionamento del delitto in esame passa per l’impossessamento del bene, essendo irrilevante la circostanza che la persona offesa si fosse o meno accorta di tale circostanza. Di conseguenza, integra l’ipotesi di furto consumato la condotta del soggetto che, introdottosi in un immobile, venga sorpreso dal custode quando aveva già accantonato alcuni beni sul marciapiede adiacente la recinzione.  Risponde altresì di delitto di furto consumato (e non tentato) colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso.

La Cassazione ricorda poi che il furto d’uso presuppone una restituzione spontanea della refurtiva dopo l’uso momentaneo. Circostanza che non ricorre nel caso di specie. In effetti, solo il rifiuto del custode dello stabile di aprire il cancello del cortile ha impedito all’imputato di allontanarsi con la bicicletta.

Quanto alla qualificazione dell’accaduto come “furto in abitazione”, il cortile interno, cintato, di un’abitazione va considerato come una pertinenza della medesima, così da doversi configurare, in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall’art. 624 bis c.p.

(Giuseppe Nuzzo)

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