Nessun pregiudizio alla privacy se la telecamera di videosorveglianza è finta

Noi e il Condominio

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Non vi è alcuna lesione del diritto alla riservatezza se la telecamera di sicurezza istallata dal vicino è finta e posta come deterrente contro i malintenzionati.

Lo ha stabilito il Tribunale di Latina che, con ordinanza del 17 settembre 2018, ha definitivamente respinto la domanda del ricorrente, che chiedeva la rimozione della telecamera di videosorveglianza del vicino. In realtà, la telecamera in questione era un semplice involucro di plastica, inidoneo a violare la riservatezza domestica del ricorrente. Di conseguenza, il giudice rigettava l’istanza per assenza di un pericolo concreto di danno alla privacy, essendo la telecamera assolutamente inidonea a riprendere e registrare immagini.

Non contento, il ricorrente impugnava l’ordinanza di rigetto, ritenendo tra l’altro che il primo giudice non avesse tenuto conto di quanto stabilito dalla giurisprudenza e dal Garante della privacy e, inoltre, non si fosse posto il problema della sostanziale identità dell’aspetto di telecamere di sorveglianza finte e vere. Tutti argomenti ritenuti assolutamente infondati dal Tribunale di Latina, che ha condannato il ricorrente alle spese processuali. La telecamera in questione è un semplice “involucro di plastica” con funzione esclusivamente deterrente; tale circostanza elimina ogni potenziale vulnus al diritto alla privacy.

La curiosa vicenda ripropone la spinosa questione, molto sentita soprattutto in ambito condominiale, del rapporto tra diritto alla privacy e il diritto alla difesa della propria abitazione da parte del proprietario.

In presenza di telecamere vere e funzionati, la giurisprudenza ci dice che “l’installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell’incolumità fisica e personale e famigliare, purché non violi, nell’ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi” (Trib. Avellino, 30/10/2017). In realtà, come si evince anche dalla massima citata, la giurisprudenza non offre soluzioni univoche, valide per tutte le situazioni, ma solo principi generali che devono guidare il giudice nel delicato compito di contemperare, caso per caso, i diversi interessi dei soggetti coinvolti e valutare la legittimità del comportamento del soggetto che istalla una telecamera di sicurezza; valutare cioè se, nelle circostanze del caso concreto, tale operazione, pur lecita, viola il diritto alla privacy.

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