Via libera alla riforma del processo penale. Ma il governo rischia

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Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al ddl sulla riforma del processo penale. Nel provvedimento c’e’ anche il lodo Conte bis. “Quando si lavora con serieta’, responsabilita’ e impegno i risultati seppur faticosi, arrivano”, ha detto il premier secondo cui l’assenza di Iv e’ una loro ‘sconfitta’: “Chiarisca se si sente in condizioni di offrire un contributo, dopodiche’ valuteremo” .

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non teme un ritorno alle urne: sono queste le parole che lo stesso premier ha detto in conferenza stampa a palazzo Chigi, presentando insieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede la riforma del processo penale e il lodo Conte Bis. Alla domanda se teme la fine del “Conte bis”, alla luce anche della mancata presenza dei ministri di Iv al Cdm di questa sera, il premier ha risposto: “Non sono arrogante, non ho alcuna paura. Fino all’ultimo lavoreremo con la massima dedizione e concentrazione per il bene del Paese”.  e ha aggiunto: “Italia Viva deve chiarire a me e al Paese cosa intendono fare. Se vogliono far correre il paese con noi devono correre senza fare sgambetti o frenare il governo”.

 “Sulla prescrizione, il lodo Conte bis entra a far parte della riforma del processo penale: prevede un trattamento differenziato tra condannati e assolti in primo grado, con stop alla prescrizione in caso di condanna, se c’e’ un’assoluzione in appello c’e’ invece un recupero dei termini di cui l’imputato non aveva potuto usufruire”. Cosi’ il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “La riforma e’ frutto di un lavoro collegiale con le altre forze di maggioranza in circa 10 incontri – ha aggiunto -, mi dispiace sinceramente che alla fine una delle quattro forze abbia deciso di defilarsi”. 

Il governo si ritrova a un passo dalla crisi: “Caro presidente del Consiglio se vuoi aprirla, fallo”, e’ la reazione del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, su Facebook.  “E’ evidente che per questo governo, il secondo di questa legislatura, in qualche modo la sua fine coincida con la fine della legislatura, ma non credo che siamo adesso in questa situazione”, dice Zingaretti. Ma le voci di un gruppo pronto a sostenere il Conte bis al posto del partito di Matteo Renzi si fanno insistenti. Occhi puntati sul Senato, dove la prossima settimana si voteranno le intercettazioni. A Palazzo Madama senza Iv la maggioranza non e’ autosufficiente. Sono 17 senatori, che però potrebbero essere sostituiti in parte da esponenti del centrodestra. 

“C’e’ un punto di equilibrio, un effettivo sforzo sembra sia stato fatto”. Cosi’ il segretario dell’Anm, Giuliano Caputo, ospite a Radio anch’io, commenta la riforma del processo penale.

I PUNTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA: modifica delle norme in tema di notifiche. Si prevede che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev’essere necessariamente effettuata all’imputato, siano effettuate al difensore, anche per via telematica; la ridefinizione della durata delle indagini preliminari. La delega individua tre termini di durata, legati alla gravita’ del reato su cui si indaga. I termini saranno di sei mesi per i reati meno gravi, di un anno per quelli ordinari e di diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessita’ per il numero di imputati o di capi di imputazione. La durata sara’ prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari; la previsione che, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. sia tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Decorso tale termine, il p.m. sara’ tenuto a notificare all’indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi. Sara’ quindi facolta’ delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione; norme volte a ridurre il numero di processi che giungono alla fase dibattimentale, con criteri piu’ stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare devono attenersi per l’esercizio dell’azione penale o l’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio; la previsione che, nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il Procuratore indichi i criteri di priorita’ nell’esercizio dell’azione penale, da concordare con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale, sulla base della specifica realta’ criminale e territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell’ufficio; l’introduzione della valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilita’ degli atti di indagine effettuati a termini gia’ scaduti; l’estensione della possibilita’ del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque, riequilibrata da un ampliamento dell’elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento; norme per l’incentivazione del ricorso al giudizio abbreviato condizionato, sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.

  Oltre a stabilire i criteri della delega per la riforma del processo penale, il testo introduce ulteriori disposizioni finalizzate all’abbattimento e alla velocizzazione dei procedimenti in corso presso le Corti d’appello, nonche’ norme in materia di sospensione della prescrizione. In particolare, per la velocizzazione dei processi in corso, si estende la possibilita’ di impiegare i giudici onorari ausiliari, che oggi hanno la possibilita’ di esercitare soltanto la funzione di integrare il collegio nel settore civile, anche al settore penale, e si prevede un aumento dell’organico dei giudici onorari ausiliari di 500 unita’, dagli odierni 350 a 850. Inoltre, si autorizza l’assunzione, con contratto a tempo determinato di 24 mesi, anche in soprannumero, di 1.000 unita’ di personale amministrativo. Infine, in materia di prescrizione, si modifica il Codice penale in modo da prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutivita’ della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso e i periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l’imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilita’ o ne dichiara la nullita’ ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del codice di procedura penale. 

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