Le sanzioni penali ai tempi del Coronavirus. Art.650 c.p.

Attualità & Cronaca

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Restiamo a casa. Il Corriere Nazionale pubblica il sotto indicato articolo che al momento va tenuto nella massima considerazione.

Avv. Luigi Benigno – redazione@corrierenazionale.net

I decreti del presidente del consiglio dei ministri e le ordinanze del presidente della Regione o del Sindaco, che prevedono misure atte a contenere la diffusione del contagio, costituiscono ordini dell’autorità in materia di igiene e sanità pubblica.

L’inosservanza degli ordini impartiti dall’autorità a tutti i cittadini destinatari è reato punito dall’art.650 c.p.

I decreti del presidente del consiglio e le ordinanze dei presidenti di regione e dei sindaci prevedono delle restrizioni alle comuni attività delle persone con divieti ed obblighi specifici (divieto di spostamento, di mobilità, di assembramento e riunione etc…) prima disposte  per  le zone rosse del nord Italia + altre province, poi estesi in tutta Italia.

L’inosservanza degli ordini dell’autorità, salvo che il fatto costituisca più grave reato,  è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Anche le sanzioni del DPCM dell’8 marzo 2020 si applicano ai divieti ed obblighi derivanti dall’estensione all’intero territorio nazionale.

Il Ministero dell’Interno ha predisposto un modulo per l’autocertificazione, scaricabile dal sito del ministero, da utilizzare per le deroghe alle restrizioni, previste per l’acquisto di beni essenziali, prodotti farmaceutici e per esigenze di lavoro. In caso di controllo delle forze dell’ordine il cittadino dovrà dichiarare le motivazioni del proprio spostamento; dichiarazioni soggette a verifica e se non riscontrate, come richiamato dallo stesso modulo, è irrogata la sanzione di cui all’art. 650 del codice penale oltre alla denuncia per aver dichiarato il falso circa la sussistenza di ragioni che legittimano spostamenti previsti dal DPCM – quali esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute – si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 DPR 445 del 2000 e l’art. 495 cp “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale”.

modulo_autodichiarazione COVID _10.3.2020

Quindi il mancato rispetto di divieti ed obblighi individuali previsti dal combinato disposto dei due  DPCM  costituisce reato a cui  si applicano le sanzioni previste dall’art. 650 del c.p.. salvo che la condotta non costituisca più grave reato (si immagini il caso di un individuo positivo che ben sapendo ciò non rispetta le restrizioni e divulga il virus).

L’art. 650 cp che prevede “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” recita: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità giudiziaria per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine dell’autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.”

L’art. 650 del codice penale tecnicamente è una  “contravvenzione”  ossia  un reato punibile con le pene dell’arresto e dell’ammenda (altra specie di reato è il delitto – specie più grave di reato – punito con reclusione e multa).

Ma la dizione di ammenda, multa o contravvenzione è ingannevole:  le dizioni ammenda,  multa vengono usate nel linguaggio comune per indicare tutte le sanzioni pecuniarie anche quelle previste per le violazioni amministrative.

Il linguaggio comune e atecnico  è insidioso e non aiuta…anzi complica le cose!! 

Una cosa sono le sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni amministrative previste da specifiche disposizioni legislative  che tutelano la funzionalità e l’applicazione legislativa in specifici settori collettivi o specifici, altra cosa sono le ammende e multe previste come pene pecuniarie quindi  come sanzioni per i reati (che si dividono come visto in delitti e contravvenzioni) ai quali l’ordinamento riconduce la tutela di un importante interesse collettivo – per retribuzione della violazione ma con funzione di deterrenza affinchè non si violino – imponendo pene gravi (arresto e reclusione e sanzioni pecuniarie)

Nel nostro caso l’ammenda è la pena pecuniaria prevista in alternativa all’arresto come sanzione penale per la commissione del reato (contravvenzionale) di cui all’art. 650 cp.

Quindi la violazione delle previsioni dei DPCM è un reato penale .

Anche se il reato ex art. 650 cp è contravvenzione punita con la pena alternativa (dell’arresto o dell’ammenda..) tuttavia è necessario pur sempre un procedimento penale che accerti la violazione ed irroghi la pena proporzionata.

L’ipotesi di applicazione dell’oblazione prevista per le contravvenzioni punite  con pene alternative –   ove ammessa dal giudice in presenza dei presupposti specifici ed effettuato il pagamento determinato dall’imputato conduce il giudicante a dichiarare l’estinzione del reato ma non ne sminuisce l’essenza o  la gravità.

La previsione di una sanzione penale dell’arresto e dell’ ammenda a tutela dei provv.ti dei DPCM succitati – salvo la sussistenza di più gravi reati –  comporta che l’interesse tutelato dall’Ordinamento è tra quelli primari. In particolare le norme in questione, tutelando diritti collettivi e generali in materia sanitaria e d’igiene, le protegge con la sanzione penale con finalità di  retribuzione per il reato commesso  ma anche con funzione di prevenzione generale e  deterrenza dalla violazione.

Il rispetto delle norme non diventa solo un imperativo etico di rispetto dell’altro…ma anche un caso di violazione un reato.

Gli interessi tutelati con i reati nel nostro caso sono generali e quindi ultraindividuali, ultraegoistici ed indisponibili alla volontà dei cittadini ed in quanto tali  meritano  tale specifica protezione.

Ma a  vedere le immagini circolate sui social della moltitudine di nostri concittadini che, non rispettando le norme, favoriscono il propagarsi del contagio si pensa che c’è poco senso di rispetto delle norme.

Vale la pena ricordare e riflettere che il senso della legalità e della giustizia nasce, cresce e si approfondisce non con elaborazioni teoriche e neppure  (forse…)  con la previsione di reati …ma (paradossalmente!!) da un concreto atto di ingiustizia.

Avv. Luigi Benigno
Segretario generale
Associazione Centro Tutele Consumatori e Imprese

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