Coronavirus in Puglia, le nuove regole della fase 2

Ristorazione, pesca, cimiteri, case al mare. Ecco cosa si potrà fare dal 4 al 17 maggio.

Attualità & Cronaca

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Il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha emanato l’ordinanza n. 214 del 28 aprile 2020.

Il provvedimento è finalizzato a dare attuazione alle nuove disposizioni contenute nei DPCM del 10 e 26 aprile adottati dal Governo in materia di contenimento e contrasto della diffusione del covid-19.

Ecco nel dettaglio cosa prevedono i nove articoli dell’ordinanza.

Esercizi di ristorazione (art. 1). Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Toelettatura degli animali (art. 2). Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Pesca amatoriale (art. 3). Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

  1. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
  2. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
  3. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
  4. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

Imbarcazioni da diporto (art. 4). Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.

Riapertura dei cimiteri (art. 5). Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza.

Seconde case (art. 6). Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni.

Niente spostamenti fuori regione (art. 7). Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente, fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo:

– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico

di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

Precedenti ordinanze (art. 8). Prorogata l’efficacia delle ordinanze regionali n.207 del 15/04/2020, n.209 del 17/04/2020, n.212 del 21/04/2020 sino al 17 maggio 2020.

Sanzioni (art. 9). La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre alle altre conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020.

Giuseppe Nuzzo

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