Fase 2. Piscine, parchi, impianti sportivi: come deve comportarsi l’amministratore di condominio?

Noi e il Condominio

Di

Inizia oggi la tanto attesa “Fase 2”, introdotta dal DPCM 26 aprile 2020, che pone parzialmente fine al Lockdown che sino ad ora ha caratterizzato le vite di tutti noi, nel tentativo di frenare l’espansione del covid-19.

Il DPCM in oggetto ha indubbiamente allentato le misure restrittive delle libertà personali ed ha introdotto alcune significative aperture, tra le quali ricordiamo: 1) la possibilità di fare rientro nelle Regioni di residenza; 2) la possibilità di celebrare funerali, anche se con una partecipazione non superiore a quindici persone; 3) la possibilità di spostarsi dalla propria abitazione per incontrare i prossimi congiunti; 4) la possibilità di svolgere individualmente attività sportiva e motoria, nel rispetto delle distanze interpersonali, rispettivamente, di due metri e di un metro; 5) la possibilità di accedere a parchi e ville pubbliche, purché nel rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale.

La portata di tutte queste disposizioni, naturalmente, dev’essere concretamente valutata alla luce del divieto di assembramento che permane inalterato, alla luce di quanto stabilito dall’art. 1 lett. d) del citato DPCM, nel quale testualmente si legge: “è vietata ogni forma di assembramento nei luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di aree specifiche in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto alla presente lettera.”

Giova, naturalmente, ricordare che la violazione del divieto in questione è sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 650 c.p.

La domanda, allora, che inevitabilmente si pone all’interprete è la seguente: come deve porsi l’amministratore di condominio nella gestione dei parchi, delle piscine e degli impianti sportivi condominiali che, alla luce delle nuove disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, almeno teoricamente, potrebbero essere oggetto di fruizione da parte di un numero indeterminato di condòmini?

Riteniamo, per radicata convinzione personale, che l’amministratore non possa essere investito di funzioni pubbliche che non gli competono e che, di conseguenza, a quest’ultimo non possa essere chiesto di farsi carico di contrastare, verificare ed accertare l’eventuale violazione di norme penali (leggasi violazione del divieto di assembramento) da parte dei singoli condòmini.

La responsabilità penale è personale e, pertanto, nonostante la possibilità concessa ai singoli di fare attività sportiva o motoria anche all’interno di parchi o impianti sportivi condominiali, sarà sempre il privato cittadino a dover rispondere della propria condotta.

Più in particolare, a parere dello scrivente, l’unico soggetto obbligato in prima persona a dover agire, in ogni sua manifestazione sociale, nel pieno rispetto delle regole, assumendosi -se del caso- le responsabilità conseguenti al proprio operato, è e resta il singolo cittadino/condomino.

Fatta questa doverosa premessa, d’altra parte, occorre evidenziare che l’amministratore -per definizione- è il custode degli impianti comuni, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ed è vincolato ai condòmini da un rapporto giuridico assimilabile al mandato con rappresentanza, nell’esecuzione del quale è tenuto ad adottare la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all’art. 1710 c.c.

Dalla lettura del combinato disposto di queste norme, allora, ci pare di poter affermare che, così come non condividiamo l’idea di affidare compiti o responsabilità di polizia all’amministratore di condominio, quest’ultimo non possa completamente disinteressarsi della corretta gestione degli impianti condominiali affidati alla sua custodia.

Ed allora, ricorrendo proprio alla diligenza del buon padre di famiglia che deve caratterizzare l’esecuzione del proprio incarico, riteniamo che il mandatario debba assumere tutte le iniziative che possano essere utili –secondo opportunità e prudenza-a sensibilizzare i condòmini e ad indirizzarli verso un uso degli impianti condominiali in parola che sia rispettoso delle regole e delle prescrizioni di legge.

Gli strumenti del resto non mancano: dall’affissione di semplici cartelli in prossimità degli impianti o negli spazi comuni, all’invio di mail ai singoli comproprietari che chiariscano agli stessi le regole che presiedono all’uso degli impianti sportivi condominiali che sia conforme al dettato dell’ultimo DPCM,chiarendo, in maniera esplicita, che l’accesso ad un numero indeterminato di persone, in virtù del tuttora vigente divieto di assembramento, era e resta assolutamente vietato.

Naturalmente, quanto premesso, deve necessariamente essere coordinato con la facoltà concessa alle autorità locali territoriali di intervenire per disciplinare la materia in modo specifico, alla luce delle particolari criticità caratterizzanti le singole realtà regionali o comunali, nelle quali è posto un determinato condominio.

Sul punto, giova, peraltro, ricordare che il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, durante una videoconferenza con i Presidenti delle Regioni, ha annunciato che, laddove fossero emesse Ordinanze Regionali apertamente contrastanti con il DPCM 26.04.2020, che non venissero ritirate e/o modificate a seguito di propria formale diffida, il Governo sarebbe costretto ad impugnarle innanzi al Tar o alla Corte Costituzionale, per chiederne l’annullamento o la dichiarazione d’incostituzionalità.

Il Ministro ha anche anticipato che, dal 18 maggio in poi, potranno essere effettuate scelte differenti su base regionale in relazione alla riapertura delle singole attività.

A noi pare che, come spesso accade nella vita, anche nelle pur difficili scelte legate alla gestione emergenziale della pandemia da COVID-19, debba in ogni caso prevalere il buon senso, così da preferire sempre soluzioni equilibrate e ponderate.

Articolo di Roberto Rizzo (Fonte: www.libricondominio.it, 30 aprile 2020)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube