L’uomo doveva fermarsi

Attualità & Cronaca

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“L’uomo doveva fermarsi ” ( link) è una “riflessione” sulla attuale emergenza  del compositore e direttore di coro  Francesco Barbuto.

Izvestija

– Le “forze speciali mediche” aiuteranno nella lotta contro COVID-19, gruppi mobili di medici militari saranno inviati per combattere le infezioni in regioni remote – Per combattere il nuovo coronavirus nei territori remoti, il Ministero della Difesa crea speciali gruppi mobili. Se necessario, squadre di medici militari e unità di radioprotezione, protezione chimica e biologica (RHBZ) saranno rapidamente trasferite nel villaggio dove si è verificato l’epidemia. Lì saranno in grado di schierare rapidamente un ospedale da campo ed eseguire la disinfezione. Per il trasporto di tali unità di risposta rapida, verranno utilizzati aerei da trasporto militari, elicotteri, treni e persino veicoli fuoristrada. In futuro unità simili appariranno nei distretti militari orientali e meridionali, nonché nella flotta settentrionale. Oltr e ai medici, includeranno specialisti nel risanamento delle truppe russe delle forze chimiche e delle forze chimiche, nonché ingegneri militari e ingegneri e unità ferroviarie.

Repubblica 20.5.2020 –Sergio Rizzo

 – Quel delirio legislativo con 622 rinvii ad altri testi fino al regio decreto del 1910 –

Una norma de 2009  prevedeva la “chiara comprensione” ma è rimasta del tutto inapplicata – “E pensare che nel tentativo di fermare il delirio è stata fatta perfino una legge. C’è scritto che «ogni rinvio ad altre norme contenute in disposizioni legislative» deve indicare «in forma integrale o in forma sintetica», ma soprattutto «di chiara comprensione» la materia «alla quale le disposizioni fanno riferimento». Ovvio: in un Paese democratico è il minimo sindacale. Articolo 3 della legge 69 approvata dal Parlamento 1118 giugno del 2009, per gli amanti della precisione. Peccato che quella legge non sia mai, e proprio mai, rispettata. Un esempio recente? Decreto Cura Italia, articolo 68, comma 2: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». Chi l’avrà scritto?”

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