Azienda, meglio essere socio lavoratore o dipendente di una Srl?

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Hai superato un colloquio di lavoro in una azienda che ti interessa molto. Il datore di lavoro, tuttavia, ti ha proposto di entrare come socio lavoratore nella srl e non come dipendente. Vuoi sapere quali sono le differenze e se conviene l’uno o l’altro inquadramento. Nel nostro ordinamento, è possibile svolgere attività lavorativa a favore di un’impresa sotto diverse forme e regolamentando il rapporto utilizzando diverse tipologie contrattuali.

Non è sempre agevole, tuttavia, capire qual è la forma più conveniente per lavorare a favore di una società. Sono molti i lavoratori che, chiamati a lavorare presso un’azienda, si chiedono: meglio essere socio lavoratore o dipendente di una srl? Come vedremo, esistono delle differenze sostanziali tra queste due tipologie di inquadramento del lavoratore che riguardano, in particolare, il pagamento dei contributi previdenziali e i diritti spettanti al lavoratore.

Socio lavoratore: cosa si intende?

Quando parliamo di socio lavoratore ci riferiamo ad un soggetto che, oltre ad essere socio di una società, svolge anche attività di lavoro a favore della società stessa. È del tutto fisiologico che un socio di una società possa anche lavorare per l’azienda stessa. Ciò avviene, in particolare, quando il socio è stato anche designato dall’assemblea dei soci come amministratore della società. In questo caso, infatti, al socio vengono demandati dei compiti gestori che comportano lo svolgimento di un’attività lavorativa a favore della società stessa.

Non sempre, tuttavia, il socio lavoratore è anche un amministratore della società. Infatti, anche un socio semplice può svolgere attività lavorativa a favore della società. Per essere socio lavoratore di una Srl occorre versare i contributi Inps alla gestione artigiani e commercianti.

 
Una delle prime conseguenze dell’inquadramento come socio lavoratore di una srl è, dunque, l’obbligo di pagare i contributi previdenziali Inps per i seguenti importi:
  • importo fisso (cosiddetto minimale), pari a € 920 ogni tre mesi, se il reddito proveniente dalle attività di impresa è compreso tra zero e € 15.500 lordi;
  • ulteriore 21% sulla quota di reddito che eccede la soglia di € 15.500.

Occorre notare che l’obbligo di versare i contributi previdenziali sussiste anche se la Srl decide di non distribuire il reddito di impresa ai soci. Il socio lavoratore, dunque, potrebbe ritrovarsi a dover pagare i contributi pur non avendo realmente percepito alcun importo a titolo di reddito di impresa.

Dipendente di un Srl: quali vantaggi?

Se, invece, vieni assunto come dipendente di un Srl la situazione è profondamente diversa.

In questo caso, infatti, non sarai parte della compagine sociale della società ma sarai legato alla Srl da un contratto di lavoro subordinato [1].

Lo status di lavoratore subordinato determina l’applicazione di numerosi diritti e tutele che, invece, non sono previsti per il socio lavoratore di Srl. Tra questi basta ricordare:

  • il diritto all’indennità di malattia Inps;
  • il diritto all’infortunio Inail;
  • il diritto all’indennità di maternità Inps;
  • il diritto a non essere licenziati senza una giusta causa un giustificato motivo;
  • il pagamento del trattamento di fine rapporto;
  • la corresponsione di uno stipendio mensile che sia pari, almeno, ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo di settore;
  • il diritto alle ferie;
  • il diritto ad un orario di lavoro massimo di 40 ore settimanali.

Inoltre, dal punto di vista contributivo, se vieni assunto come lavoratore subordinato non devi provvedere tu al pagamento dei contributi previdenziali all’Inps ma provvederà direttamente il datore di lavoro. Per quanto concerne la titolarità dell’obbligazione contributiva, e dunque chi deve pagare i contributi, nel rapporto di lavoro subordinato i contributi previdenziali dovuti all’Inps sono posti, per la maggiore quota, a carico del datore di lavoro (circa 30%) e per una piccola parte a carico del lavoratore (circa 9,19%).

In ogni caso, a prescindere dal soggetto gravato dall’obbligazione contributiva, il pagamento dei contributi viene materialmente eseguito dal datore di lavoro, sia con riferimento alla quota a suo carico sia con riferimento alla porzione che deve essere pagata dal lavoratore.

Il datore di lavoro, infatti, nella busta paga mensile, procede a trattenere dalla retribuzione dovuta al dipendente la quota di contributi previdenziali a suo carico e, successivamente, la versa all’Inps.

Socio e lavoratore dipendente di un Srl: è possibile?

Esiste, in realtà, anche una terza possibilità. Uno stesso soggetto, infatti, può essere contemporaneamente sia socio  che dipendente di una Srl. Affinché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che il socio non sia anche il soggetto chiamato ad amministrare la società (Amministratore unico) in quanto, in tal caso, sarebbe impossibile configurare un rapporto di subordinazione tra la società e il lavoratore e quest’ultimo dovrebbe essere considerato dipendente di se stesso.

Quando, tuttavia, il socio non è amministratore unico egli può anche essere lavoratore subordinato della società stessa a patto che sussista un vincolo di subordinazione con l’organo amministrativo.

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