Le condotte riparatorie nella riforma del processo penale

Ora Legale per i Diritti Umani

Di

di Raffaele Vairo

Il Parlamento è impegnato a discutere e approvare la riforma del processo penale. Il legislatore, consapevole che una giustizia a tutto campo possa rendere difficile il perseguimento di reati di maggiore allarme sociale, cerca soluzioni atte a liberare il sistema da intasamenti causati dai numerosi processi aventi ad oggetto:

(a) reati “inoffensivi” mediante il ricorso a meccanismi di autoriduzione, quali la querela, la prescrizione, l’amnistia, la depenalizzazione, al fine di restituire razionalità ed economicità alla giustizia penale;

(b) reati a basso indice di offensività, caratterizzati da esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, dalla occasionalità della condotta “criminosa”, dal basso grado di colpevolezza, dall’eventuale pregiudizio sociale per l’indagato o per l’imputato. Si tratta di immaginare istituti finalizzati a definizioni alternative dei processi in ordine ai quali da tempo si discute tra gli studiosi del diritto criminale.

La possibilità di smaltire il carico giudiziario riconoscendo la esiguità di condotte antigiuridiche che hanno avuto scarsissime conseguenze sul piano dell’offensività è stata ritenuta, evidentemente, meritevole di considerazione dell’abbattimento dei tempi processuali. In questa ottica si pone la possibilità di dichiarare estinto un determinato reato per condotte riparatorie, istituto, questo, che, oltre a concorrere alla realizzazione dell’intento deflattivo, può essere considerato nella prospettiva della risocializzazione quale indice di ravvedimento da parte del reo. In questo senso possiamo parlare della funzione pedagogica della legge penale, evidente soprattutto nell’ipotesi di reati bagatellari.

L’intenzione del legislatore penale si è concretizzata, seppure in modo non del tutto perfetto, con la legge n. 468/1998, con la quale si attribuiva la competenza penale al Giudice di Pace (GdP). Con il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Definizioni alternative del procedimento), attuativo della legge n. 468/1998, sono stati introdotti due istituti: Particolare tenuità del fatto come causa di improcedibilità Estinzione del reato per condotte riparatorie. Entrambi gli istituti avevano lo stesso scopo: quello di deflazionare i processi davanti il Tribunale e, nel contempo, di risocializzare il reo che, durante il processo avanti il Giudice di Pace, viene indotto a riflettere sul suo comportamento antigiuridico e, di conseguenza, a pentirsene.

Se ora se ne parla in Parlamento, chiamato a pronunciarsi sulla riforma del processo penale davanti alle giurisdizioni superiori, vuol solo dire che i citati istituti deflattivi hanno dato buon esito nei procedimenti penali davanti al GdP. Istituto (Istituzione del Giudice di Pace civile e penale) che il legislatore, approfittando della proposta di riforma del processo penale, dovrebbe rafforzare attribuendo al GdP, nuove e più importanti competenze.                     

Raffaele Vairo 

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