I social contro Trump e Parler. Il Web ha bisogno di regole

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Non è più sufficiente lasciare l’onere di risolvere un conflitto epocale solo ai giudici che hanno bisogno di dati normativi per ripristinare libertà inviolabili

 

Nello specifico della vicenda, due fatti oggi destano l’attenzione di molti governi, soprattutto europei, e presumibilmente interesseranno presto l’autorità giudiziaria degli Usa: l’espulsione generalizzata di Trump, e lo spegnimento dei server su cui poggiava la sua attività la piattaforma di Parler. Da essi, infatti, riprende vita l’ampia discussione tenuta sulla famosa Sezione 230 del Communications Decency Act dal 1996, e nell’Ue sui primi due commi dell’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo, che distinguono nettamente l’attività di hosting da quella editoriale, esonerando la prima dall’onere di controllare i contenuti pubblicati dagli utenti, salvo che a seguito di segnalazioni emerga l’evidenza della commissione di un reato. L’atteggiamento delle piattaforme digitali che hanno operato le espulsioni, infatti, non sembra poter rientrare in questa disciplina, rendendo problematico il dibattito che ne è scaturito.

Sulla questione di Parler non si comprende bene come una società privata come Amazon, senza alcuna possibilità di dimostrare il tipo di attività svolta dall’azienda ospite e senza un ordine, o almeno un accertamento, da parte di un giudice, possa aver deciso di spegnere i server dai quali transita il segnale per tenere in vita il social network, causando allo stesso grosse perdite economiche in un momento di grande crescita. Su quanto riguarda l’ex Presidente degli Usa, invece, poiché la reale motivazione delle espulsioni è plausibilmente di tipo economico, in quanto la visibilità di Trump sarebbe presto scemata, causando un calo di interesse tra gli utenti, bisogna chiedersi se l’interesse capitalistico dei colossi del web debba prevalere su diritti inviolabili come la libertà di espressione, e sui nuovi diritti nascenti dalla sempre più preponderante attività dei singoli sul web, come il diritto all’identità digitale, il diritto a essere presenti sul web, il diritto all’accesso, e così via.

Più di recente, anche dai responsabili di Twitter, la piattaforma che ha avviato l’ondata lunga di espulsioni, arrivano dichiarazioni di preoccupazione per la catena di eventi susseguitisi in pochi giorni, destabilizzando anche le quotazioni borsistiche della stessa impresa. Situazioni come questa hanno avuto precedenti anche in Italia, e hanno avuto pronta risposta da parte delle autorità nazionali (cfr. Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Ordinanza 11 dicembre 2019, resa nel ricorso n. 59264/2019 R.G.), e sovente hanno visto prevalere l’utente sulle ditte di hosting.

Ma come sembrano aver intuito le istituzioni europee, con ben due progetti di regolamento, la materia esige una puntuale regolamentazione. Non è più sufficiente lasciare l’onere di risolvere un conflitto epocale solo ai giudici che, per quanto sensibili e professionalmente attrezzati, hanno bisogno di dati normativi di riferimento per ripristinare libertà inviolabili. Finora, infatti, i giudici hanno tratto i parametri per la risoluzione di alcune vicende dalle costituzioni, dalle carte internazionali, dalle discipline a tutela dell’imprenditore con rapporto di dipendenza da altro imprenditore, o a tutela del consumatore, ma queste non bastano: vicende sempre nuove richiedono uno sforzo ermeneutico enorme, facendo correre il rischio di “creare” la norma più che di interpretare, se pur estensivamente, quelle esistenti.

La vera soluzione risiede in una compiuta legislazione, o meglio in un accordo internazionale che regoli i diritti e i doveri degli utenti e delle imprese titolari di piattaforme sul web, dando agli Stati l’onere di ribilanciare le posizioni giuridiche, secondo un ordine senza del quale il cumulo di “condizioni generali” finirebbe per prevalere davanti alla legge. Andrebbe anche posto un primo livello di protezione degli interessi dei privati tramite la figura di un’autorità indipendente cui ricorrere prima di adìre il giudice, come già succede con Agcom, Garante della privacy, ecc. Tali organi, infatti, oltre ad avere un ruolo deflattivo per le controversie, hanno dimostrato nel tempo – se pure non sempre alla stessa maniera – di essere capaci di far fronte all’esigenza di protezione la parte debole di un rapporto; a conferma, si ricorda l’intervento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati italiana che ha costretto una nota piattaforma di messaggistica privata a rivedere la sua politica sulla cessione dei dati, fornendo preliminarmente protezione all’utente.

Foto Ansa

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