Lezione di Politica e  Diritto. Intervista al prof. Pietro Pepe già Presidente del Consiglio Regione Puglia      

Politica

Di

Giovanni Mercadante

Prof. Pietro Pepe

Al prof. Pietro Pepe, già presidente del Consiglio Regione Puglia, abbiamo chiesto un suo pensiero in merito alla “Politica e al Diritto”, premesso che è anche Docente presso l’Università   Popolare per la Terza Età “L. Barnaba”.

Una delle colonne su cui si poggia “la Politica” è certamente “il Diritto” che è anzitutto una scienza sociale, cioè una disciplina che studia le relazioni tra gli individui nella società. Va a completare i quattro precedenti collegamenti già affrontati nei precedenti capitoli come la storia, la filosofia, la sociologia e l’economia.

Le soluzioni giuridiche sono ovviamente diverse a seconda del periodo storico e dello sviluppo culturale e tecnologico e risente delle specificità ambientali, culturali, religiose, sociali che caratterizza un gruppo o uno Stato rispetto ad un altro.

Il diritto è un insieme di norme su cui si basa l’organizzazione della società. Il grande filosofo greco Aristotele affermò che “L’Uomo è un animale sociale”, ha sempre vissuto con i suoi simili. La società si è evoluta storicamente. Dalle prime forme di organizzazione sociale basate sulla parentela (famiglie, tribù) si è passati ad organismi più complessi e alla sottomissione di un potere supremo rappresentato dallo “Stato”.

Per avere una civile convivenza in ogni società devono esistere delle regole che devono essere rispettate da tutti i cittadini; chi ruba o uccide deve essere punito, nessuno può farsi giustizia da solo. L’insieme di queste regole costituisce il Diritto; Le norme che interessano il Diritto, cioè le norme giuridiche costituiscono “l’Ordinamento Giuridico” che dovrebbe fondarsi sul rispetto della dignità umana; Aldo Moro ha scritto: la persona viene prima di tutto. I giudici devono applicare il diritto in vigore e non devono valutare se la legge vigente è giusta o ingiusta. Tutte le norme che costituiscono l’ordinamento giuridico di uno Stato in un determinato momento storico rappresentano “il Diritto Positivo” formato dalle regole stabilite dall’Autorità di Governo e porle in relazione al diritto naturale fatto di principi di giustizia insiti nell’uomo: diritto di vita, libertà, dignità umana, incolumità personale.

È prevista nel Diritto anche la “sanzione giuridica” per chi non osserva le Norme Giuridiche. In Italia esistono duecentomila leggi realizzate dall’Unità d’Italia ad oggi, non tutte sono applicate; Alcune sono state abrogate e sostituite da leggi più recenti anche perché non sono immutabili nel tempo e nello spazio. Il diritto può essere: “oggettivo” cioè l’insieme delle norme giuridiche e “soggettivo” cioè il potere che un soggetto ha di tutelare il suo diritto. Facciamo un esempio: l’articolo 13 della Costituzione afferma che la libertà è inviolabile; Il diritto oggettivo è espresso dagli Articoli della Costituzione mentre il soggettivo è il Potere del soggetto di agire per tutelare il suo diritto di libertà. Si divide, ancora, in Diritto Pubblico esercitato dallo Stato, può distinguersi in Costituzionale, Amministrativo, in Penale e in Ecclesiastico, ed in Diritto Internazionale, e in Diritto Privato, che regola le attività esercitate da un soggetto privato e che agiscono in posizioni paritarie fra loro, per tutelare i singoli rispettivi interessi dei cittadini.

Si divide in diversi rami: il civile, il commerciale e in parte internazionale per le parti relative alle norme straniere. Le fonti del Diritto sono le sorgenti da cui nasce il Diritto ed esiste una gerarchia in base all’importanza che decresce nel seguente ordine:

(A) la Costituzione e la Legge Costituzionale,

(B) Leggi Ordinarie,

(C) Regolamenti,

(D) Consuetudine.

La Fonte Suprema è “la Costituzione” ed è la legge fondamentale dello Stato; entrata in vigore l’1 gennaio 1948 ed è composta da 139 articoli.

È divisa in due parti: nella prima troviamo i principi (democrazia, uguaglianza, lavoro) assieme ai diritti (libertà personale, domicilio, stampa, associazione, riunione e libertà religiosa). Nella seconda sono indicati i Poteri dello Stato: del Presidente, della Repubblica, del Governo, del Parlamento, dei Giudici.

Il collegamento tra la “Politica e il Diritto” è iniziato con la Costituzione di ogni epoca e continua con le Leggi Costituzionali che hanno una procedura complessa. Seguono le Leggi Ordinarie che vengono approvate dal Parlamento e non possono contenere disposizioni contrarie alla Costituzione; quando nasce un contrasto interviene la Corte Costituzionale. Hanno la stessa efficacia delle leggi: i Decreti Legislativi, i Decreti Legge del Governo, le Leggi Regionali, i Regolamenti, compresi quelli Europei.

Il Referendum, se è positivo, può abrogare una legge. Le Norme Giuridiche prima di essere efficaci devono essere pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. La Politica, dunque, è alimentata in modo continuo e consistente dal Diritto e dai suoi derivati, e assieme alle discipline: come la storia, la filosofia, l’economia, la sociologia divenuta utile ed indispensabile per regolare la vita civile e sociale di ogni Stato.

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