Il Tar della Campania ha sospeso l’ordinanza di De Luca sul posticipo delle riapeture delle scuole

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Il Tar della Campania ha sospeso l’ordinanza di De Luca sul posticipo delle riapeture delle scuole.

Per i giudici anmministrativi l’ordinanza del governatore della Campania non si riferisce ad un’area in ‘zona rossa’ e il solo rischio ipotetico di un aumento dei contagi non può far derogare alle norme nazionali.

La quinta sezione del Tar della Campania, presidente Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di studenti contro l’ordinanza 1/2022 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che posticipava al 29 gennaio il ritorno in classe per le scuole dell’infanzia, elementari e medie.

Il tribunale amministrativo ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo quindi il provvedimento emesso dalla Regione e fissato la trattazione l’8 febbraio.

L’ordinanza 1/2022 firmata da Vincenzo De Luca è una misura che non “sottende una compiuta valutazione di adeguatezza e proporzionalità” anche perché “la regione Campania” non è “classificata tra le zone rosse e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo e la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale”.

Con queste motivazioni il giudice Maria Abbruzzese, presidente della quinta sezione del Tar della Campania ha accolto il ricorso degli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci che si sono opposti all’ordinanza del presidente De Luca per conto di una coppia con due figli minori.

E ancora il giudice scrive che “non risulta peraltro alcun focolaio né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa” e a ulteriore sostegno della complessiva “non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività” e ci si concentra invece “sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l’opzione zero”.

E non basta appellarsi “alle difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensivadimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di collasso anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare contingibile una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato”.

AGI – Agenzia Italia

Redazione Corriere di Puglia e Lucania 

Corriere Nazionale

 

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