L’Italia ha chiuso i porti alle navi russe. Ma non a tutte

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La lista delle esenzioni è lunga e vede, in cima, le gasiere e le petroliere, oltre a quelle che portano metalli indispensabili all’industria nazionale.

© Vitaly Timkiv / Sputnik / Sputnik via AFP

– Una nave russa

AGI – Porti italiani vietati per le navi russe a partire dal giorno di Pasqua. Lo prevede una circolare del Comando generale delle Capitanerie di porto, che recepisce il regolamento Ue dell’8 aprile sulle misure restrittive nei confronti della Russia. Nel quale, ricorda la circolare, “è stato inserito l’articolo 3 sexies bis che vieta l’accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera Russa, dopo il 16 Aprile 2022; tale misura si applica anche nei confronti delle navi che abbiano cambiato la propria bandiera, da russa a qualsiasi altra nazionalità, dopo il 24 Febbraio 2022”.

Le navi russe attualmente ancorate nei porti italiani “alla luce dei chiarimenti ricevuti dalla Commissione Europea, potranno permanere in porto fino al completamento delle proprie attività commerciali, momento in cui dovranno lasciare lo stesso”.  Il divieto non si applica, recita l’ordinanza dell’8 aprile, “nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare”.

Inoltre le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto, “alle condizioni che ritengono appropriate”, se questo è necessario per “l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati”, e anche “l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione”, e ancora “scopi umanitari”, “il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacita’ nucleari civili” oppure “l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi”.

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