Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso. La motivazione: “Fanno parte di questo anno scolastico e gli studenti si dovranno attenere”. Codacons: “Sentenza gravissima”.
Ci si potrebbe, allora, interrogare in ordine alla valenza che il legislatore abbia inteso dare alla suddetta espressione – si legge nella sentenza, ossia se finalizzata a individuare esclusivamente il termine delle lezioni didattiche, che è stato fissato per il corrente anno scolastico tra il 4 e il 16 giugno 2022, o se, invece, idonea a ricomprendere anche l’arco temporale successivo al termine delle predette lezioni e nel quale si svolgono le prove degli esami scolastici di cui in precedenza.
Per la maturità, infatti, la prima prova si svolgerà mercoledì 22 giugno; mentre per l’esame di terza media la data è stabilita dai singoli istituti, ma le prove dovranno concludersi comunque entro il 30 giugno. Al riguardo, scrivono i giudici amministrativi, “si ritiene che l’utilizzo delle mascherine per gli studenti, come previsto dalla richiamata disposizione normativa di cui all’art. 3, co. 5, lett. a), del D.L. n. 24/2022, continui a essere obbligatorio per i medesimi fino alla fine dell’anno scolastico 2022, ossia al 31 agosto 2022 – e, pertanto, esame di terza media e maturità compresi – dal momento che il nuovo anno scolastico ricomincia formalmente il 1° settembre e atteso che, comunque, relativamente agli studenti interessati, prima dello svolgimento e conclusione dei predetti esami non puo’ certamente essere decretata per loro la fine del relativo anno scolastico”.
Per poter permettere agli studenti di sostenere gli esami senza l’obbligo di utilizzo delle mascherine, si legge ancora nella sentenza, “sarebbe necessario un apposito decreto-legge, attesa l’inidoneità di un’ordinanza ministeriale di salute pubblica a disporre in senso difforme a quanto previsto in apposita disposizione di rango legislativo, in mancanza di una norma che lo consenta espressamente; allo stato, tale norma pare mancare”, concludono i giudici.