È entrato in vigore il codice della crisi d’impresa

Attualità & Cronaca

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di Luigi Benigno

Dopo un travaglio durato ben cinque anni dalla legge delega n. 155/2017  con cui la commissione presieduta dal prof. Renato Rordorf ha raccolto in un testo unico (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) la normativa che, nelle intenzioni del legislatore, necessitava di un adeguamento alle mutate condizioni economiche nel panorama nazionale ed europeo.

In seguito alla crisi pandemica e alla crisi economica in atto a causa dell’invasione dell’Ucraina, si sono succeduti diversi interventi normativi, spesso con decretazione d’urgenza, che hanno apportato una rivoluzione copernicana all’impianto normativo, non più orientato, come con la legge fallimentare disciplinata dal regio decreto del 1942, alla regolazione del procedimento fallimentare, a cui sono spesso giunte anche le imprese che hanno previamente percorso la strada di una soluzione concordata della crisi. Ciò che è mutato, dal punto di vista normativo, ma non ancora nel sentiment delle imprese e degli attori principali della crisi e dell’insolvenza, è l’approccio alla prevenzione della crisi e dell’insolvenza mediante l’adozione di misure di prevenzione che allertino tempestivamente gli imprenditori e gli organi di controllo ad intervenire tempestivamente per salvaguardare il bene impresa, inteso quale patrimonio non solo dell’imprenditore ma dell’intera economia nazionale.

La grande novità, con cui è stato normativamente decretato il fallimento e l’anacronistica legge fallimentare, è rappresentata da una virata, in verità non tanto bruscamente, verso la composizione stragiudiziale della crisi d’impresa onerando le parti (debitore e creditori) a partecipare alle trattative di componimento con correttezza e buona fede.

Anche la terminologia immanente nel regio decreto ha subito un restyling soprattutto cancellando il termine “fallimento”. In caso di insolvenza irreversibile l’impresa oggi potrà essere sottoposta a liquidazione giudiziale o controllata, se sotto soglia, procedendo secondo le intenzioni del legislatore ad una liquidazione ordinata del patrimonio per la soddisfazione dei creditori concorsuali.

I numerosi strumenti normativi messi in campo per evitare la liquidazione offrono alle imprese un ventaglio di possibilità per risanare i propri debiti e continuare a restare sul mercato.

L’istituto principale è rappresentato dalla “Composizione negoziata”, poiché si tratta di un procedimento stragiudiziale, se non per il subprocedimento con cui viene richiesto al tribunale di emettere e/o confermare le misure protettive durante le trattative, in grado di sospendere le procedure esecutive e l’istanza di liquidazione giudiziale ad opera dei creditori.

Si tratta di un istituto dalle grandi potenzialità in quanto la sua stessa struttura concede un’autonomia alle parti, con l’obbligo di partecipare alle trattative e con preclusioni a carico dei creditori che le disertino, che in breve tempo, così come scandito dal decreto legge n. 118/2021, può risolversi con un accordo tra le parti coinvolte.

Altra novità importante è la possibilità, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, di approdare all’istituto di nuovo conio cioè al “Concordato liquidatorio semplificato”, simile in verità al concordato liquidatorio vigente nel regio decreto, se non per l’assenza di voto dei creditori.

L’Italia potrà riequilibrare l’assetto delle imprese di qualsiasi dimensione con una gestione più attenta e consapevole, dovendo esse dotarsi di strumenti di monitoraggio continuo con cui rilevino  tempestivamente e preventivamente i sintomi di difficoltà e di squilibrio economico e finanziario  apponendovi per tempo idonei correttivi e contromisure.

Tali obblighi a carico delle imprese, previsti dalla rivisitazione dell’art. 2086 del codice civile, se disattesi abbattono la barriera della limitata responsabilità patrimoniale dell’imprenditore, che caratterizza le società di capitale.

La complessità della normativa necessita di applicazione e prassi, che timidamente cominciano a farsi strada, con l’auspicio che le imprese di qualsiasi dimensione colgano il mutato scenario normativo che, se adottato tempestivamente, può rappresentare una grande opportunità per l’impresa e per l’intera economia nazionale.

foto fenailp.it/

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