Niente nomi dei condomini morosi in bacheca

Indebita diffusione di dati personali. Condominio condannato a risarcire i danni per violazione della privacy

Noi e il Condominio

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E’ illegittima l’affissione nella bacheca condominiale dell’avviso di convocazione in assemblea con indicazione del condòmino non in regola con i pagamenti delle spese condominiali. Costituisce un’indebita diffusione di dati personali. L’amministratore non può quindi utilizzare la bacheca posta in spazi comuni aperti all’accesso di terzi per comunicare dati personali riferibili al singolo condòmino.

Lo ha stabilito l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29323 del 7 ottobre 2022. I giudici hanno accolto il ricorso di un condòmino, che adesso dovrà essere risarcito per i danni subiti alla propria reputazione professionale.

I fatti

L’amministratore del condominio aveva pubblicato sulla bacheca condominiale l’avviso di convocazione dell’assemblea con relativo ordine del giorno, indicante una richiesta di conciliazione relativa ad un decreto ingiuntivo. Decreto che riguardava un condòmino, di professione avvocato, debitore verso il condominio per il mancato pagamento di spese condominiali.

Una condotta contraria alla normativa a tutela della privacy, secondo la Cassazione, che ha riconosciuto il diritto del condomino ad essere risarcito.

Codice della privacy

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rigoroso rispetto dei princìpi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, come dispone che la disciplina del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003). Di conseguenza, non è consentito che gli spazi condominiali, aperti all’accesso anche di terzi estranei rispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condòmino.

Bacheca condominiale

Più in particolare, fermo restando il diritto di ciascun condòmino di conoscere – anche di propria iniziativa – gli adempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo proprietario costituisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli articoli 11 e 15 del citato D.lgs. 196/2003 (Cass. civ. n. 186/2011).

Proporzionalità, pertinenza, non eccedenza

Certamente – spiega la Cassazione – ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di eventuali posizioni debitorie di alcuni condòmini morosi agli altri condòmini. Tuttavia, tali comunicazioni possono avvenire su iniziativa dell’amministratore in sede di rendiconto annuale, oppure in sede di assemblea o, ancora, nell’ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto. Oppure possono avvenire su richiesta di ciascun condomino. Ogni condòmino, infatti, ha la facoltà di chiedere in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione debitoria anche degli altri partecipanti al condominio.

Violazione della privacy

È invece assolutamente illegittima l’affissione in una bacheca – esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti – di un avviso di convocazione in cui sia indicata o individuabile la situazione debitoria di uno o più condomini in ritardo con i pagamenti delle spese condominiali. Costituisce un’indebita diffusione di dati personali. Tale affissione in bacheca – secondo la Corte – è contraria alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, essendo evidente “l’eccedenza del trattamento rispetto al fine”.

Danno alla reputazione

Nel caso in esame, la Cassazione ha stabilito che il condominio ha diritto al risarcimento dei danni, in particolare dei danni subìti alla propria reputazione professionale, a causa del trattamento illecito dei propri dati personali, così come stabilito dall’art. 15 del D.lgs. 196/2003. Egli è infatti un avvocato con studio nel medesimo palazzo condominiale, per cui l’illegittima affissione della propria posizione debitoria verso il condominio è stata ben visibile anche da parte dei suoi potenziali clienti, e potenzialmente dannosa per la propria attività professionale.

 

Giuseppe Nuzzo (avvocato)

 

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