I giudici respingono la richiesta di sospensiva avanzata dal Comune toscano. Per il tribunale amministrativo del Lazio non ci sono rischi per la pubblica incolumità correlati all’opera
di Gianfranco Coppola
AGI – “Non ci sono i presupposti per la concessione” della sospensione cautelare dell’ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un rigassificatore nel Porto di Piombino. L’ha deciso la terza sezione del Tar del Lazio con una ordinanza con la quale ha respinto la richiesta del Comune di Piombino.
L’8 marzo prossimo ci sarà l’udienza di discussione del ricorso nel merito. Per i giudici “i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività dovranno essere acquisiti il Rapporto di Sicurezza Definitivo e l’Autorizzazione Integrata Ambientale e che, con riferimento ai lavori avviati in area S.I.N., non sono emerse sopravvenienze o criticità di rilievo in merito alla conduzione delle attività che dovranno continuare a svolgersi nel rispetto delle articolate prescrizioni e raccomandazioni rese dai competenti enti e confluite nell’Ordinanza Commissariale”.
“All’esito della prima disamina della documentazione offerta – si legge nel provvedimento – l’iter che ha condotto all’adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento nè di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati, tenuto anche conto degli stringenti presupposti cui si riconnette la concessione delle misure cautelari in presenza di interventi riguardanti le infrastrutture strategiche”.