Condominio: più poteri all’amministratore con la Cartabia

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Il condominio non è stato risparmiato dalla Riforma Cartabia, in particolare, nel tentativo di snellimento delle procedure e nella diminuzione dei contenziosi. Un aspetto importante, sul quale impatterà la riforma, è quello della mediazione e delle possibilità, anzi dei poteri, dell’amministratore di condominio. Ecco la nota dell’avvocato Paolo Campanozzi che spiega cosa succederà.
La Riforma Cartabia, D. Lgs. n. 149/2022, avrà effetti impattanti nel mondo del condominio. In particolare, per quel che concerne i procedimenti di media-conciliazione e e il ruolo dell’amministratore di condominio.

Sono stati rafforzati, infatti, i poteri di chi amministra e rappresenta un condominio, anche cambiando le maggioranze necessarie per l’adozione di specifici provvedimenti. Ancora più in dettaglio, l’amministratore di condominio potrà agire nell’ambito di un procedimento d media-conciliazione senza passare dall’assemblea condominiale per ricevere autorizzazione. Questo significa che sarà tenuto solo a riportare eventuali proposte di accordo in assemblea, per ricevere l’approvazione alla sigla.

Infatti, al punto 2 dell’articolo 2 del detto decreto legislativo n. 149, prevede: “Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole «previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’artico-lo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»”

ovvero

Art. 5 -ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio).

L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Sarà interessante, nelle prime prassi applicative del nuovo assetto normativo, che sarà applicabile su procedimenti successivi il 28 febbraio 2023, se ed in quali termini gli amministratori del condominio spenderanno tali nuove potenzialità, e, succedaneamente, come gli equilibri in ambito assembleare potranno essere rivisitati dalla soppressione della maggioranza qualificata per l’approvazione dell’accordo conciliativo.

Avvocato Paolo Campanozzi

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