Il Tfr rimandato e a rate è incostituzionale. La decisione della Consulta

Economia & Finanza

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La norma che penalizza i dipendenti pubblici è stata dichiarata illegittima. Toccherà al legislatore rimediare a quello che la suprema Corte ha definito un “vulnus”

AGI – Andare in pensione per un dipendete pubblico può significare anni di attesa per ottenere il Tfr, che può essere anche dilazionato. Una misura riservata solo ai lavoratori del settore pubblico, contro la quale è stato proposto un ricorso alla Corte Costituzionale per sancire l’illegittimità della norma. Decisione che è arrivata e che definisce “vulnus” la disposizione e delega al legislatore il compito di sanare un contrasto con le norme costituzionali in materia di giusta retribuzione.

In particolare secondo la Consulta, il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti  ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.

La consulta invita il legislatore a sanare la materia

Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana. Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.

Lo ha affermato la sentenza n.130 (redattrice la giudice Maria Rosaria San Giorgio) della Corte Costituzionale, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 Cost.

Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo – ha chiarito la Corte – non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.

La Corte ha poi rilevato che la disciplina del pagamento rateale delle indennità di fine servizio prevede temperamenti a favore dei beneficiari dei trattamenti meno elevati. Comunque, conclude la Corte, tale normativa – che era connessa a esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici – in quanto combinata con il differimento della prestazione, finisce per aggravare il rilevato vulnus.

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