La vostra voce per il Sunshine Act

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Una consultazione pubblica, aperta dal 17 agosto, sarà accessibile sino al 17 settembre prossimo per la raccolta dei contributi da parte degli stakeholder sullo schema di decreto e sul disciplinare tecnico per l’istituzione del Registro telematico per la Sanità trasparente.

Molti conoscono  “la vostra voce in Europa”, un portale web di informazioni, consultazioni e dibattiti per informare ed essere informati sulla definizione delle politiche europee, partecipando alle consultazioni pubbliche.

Analogamente, in modo assolutamente innovativo, il nostro Ministero della Salute, ha ritenuto opportuno aprire una consultazione pubblica attiva dal 17 agosto e sino al 17 settembre prossimo per la raccolta di contributi da parte degli stakeholder sullo schema di decreto e sul disciplinare tecnico per l’istituzione del Registro Pubblico telematico “Sanità Trasparente”.

Nel maggio 2022 il decreto legge denominato Sunshine Act ha previsto la realizzazione di una piattaforma per la trasparenza dei rapporti tra le aziende e il servizio sanitario sia pubblico sia privato. Una novità legislativa e culturale che prevede la comunicazione obbligatoria di “convenzioni, erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità” posti in essere tra le imprese produttrici e i soggetti pubblici e privati che operino nel settore sanitario o le organizzazioni sanitarie. Sarà obbligatoria anche la comunicazione di “partecipazioni azionarie, titoli obbligazionari e proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale” delle imprese produttrici se acquisiti sempre da soggetti pubblici e privati che operino nel settore sanitario o dalle organizzazioni sanitarie.

Entrando nel dettaglio, il Sunshine Act ha definito le imprese produttrici come “qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un’attività diretta alla produzione o all’immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell’ambito della salute umana e veterinaria, ovvero provveda all’organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti”

D’altro canto sono stati definiti anche i soggetti che operano nel settore della salute, come quei soggetti, appartenenti al settore sanitario o amministrativo, che operino in un’organizzazione sanitaria, pubblica o privata, con un ruolo di responsabilità nella gestione delle risorse o che intervengano nei processi decisionali che riguardino farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni (anche non sanitari), attività di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Ad essi occorre aggiungere, in quanto assimilati, i professionisti iscritti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, albo gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per organizzazioni sanitarie, il Sunshine Act intende le aziende sanitarie locali ASL, le aziende ospedaliere e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroghi prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le associazioni e le società scientifiche del settore della sanità, gli ordini professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina ECM. Quindi sono innumerevoli le organizzazioni pubbliche e private del settore sanitario coinvolte, alle quali occorre aggiungere tutte le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni, gli altri enti istituiti o controllati da queste e quelli che le controllino o ne detengano la proprietà o che svolgano per esse un ruolo di intermediazione.

Il decreto attuativo in bozza prevede solo per l’impresa produttrice l’obbligo della comunicazione, nel registro, di tutti i dati relativi a eventuali convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, o altre utilità effettuate nei confronti di un soggetto che opera nel settore sanitario, così come individuato, quando abbiano un valore unitario maggiore di 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro. Se a favore di un‘organizzazione sanitaria, come individuata dalla legge, si incorre nell’obbligo se il valore unitario è maggiore di 1.000 euro o il valore complessivo annuo è maggiore di 2.500 euro.

L’obbligo riguarda anche gli accordi per la partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici, per i rapporti di consulenza, docenza o ricerca, anche se senza alcun rilievo economico, che tuttavia producano vantaggi diretti o indiretti.

Il nuovo Registro Pubblico telematico al momento non è ancora funzionante. Tuttavia le bozze del decreto attuativo  e del disciplinare tecnico sono state pubblicate il 2 agosto scorso. Per raggiungere l’obiettivo della trasparenza il registro sarà alimentato dalle imprese produttrici e dal Ministero della Salute, quest’ultimo per gestire le azioni di vigilanza e registrare i dati relativi alle sanzioni decretate.

Nel frattempo, ancora pochi i giorni per compilare un questionario, esprimere i pareri interpretativi e fornire utili indicazioni al Ministero sulla chiarezza della disciplina in bozza.  https://partecipa.gov.it/users/sign_in

Entro l’8 ottobre sarà pubblicato un report sulla consultazione, in seguito con un avviso sulla GURI si renderà nota l’operatività del registro e avranno efficacia gli obblighi e le sanzioni del Sunshine Act. Il registro telematico sarà accessibile liberamente.

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