Il Biotestamento è legge

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Senatori applaudono, medici cattolici pronti all’obiezione

Di Riccardo Guglielmi 

Un lungo applauso liberatorio nella Camera del Senato ha salutato l’approvazione del biotestamento. Si è chiusa una lunga battaglia politica a poche settimane dalla chiusura delle Camere e dalla chiamata alle urne.

“Il biotestamento non è eutanasia”, ha affermato Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, mentre secondo la CEI e i medici Cattolici si apre la strada al volontario fine vita e “si può prevedere una forte obiezione alla legge”. Fulcro della legge sono i DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento, che dovranno essere formulate da persone nel pieno delle facoltà mentali. Esprimono consenso o rifiuto per trattamenti sanitari, esami diagnostici e terapie Sono necessarie in caso d’impossibilità di esprimersi e il medico è tenuto a rispettarle perché sovrana è la volontà di chi le sottoscrive. Il biotestamento potrà essere operativo solo dopo la pubblicazione sulla G.U. e la sua redazione dovrà seguire delle precise regole e solo così potrà avere validità. Sono necessarie regole per redigere un valido biotestamento. Possono farlo le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. Nella stesura delle DAT è necessario dimostrare di aver ricevuto informazioni adeguate sui benefici e sui rischi delle cure e degli esami, e sulle possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto terapeutico.

Le DAT si dovranno esprimere con un atto pubblico, o una scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata semplice, consegnata all’ufficiale dello Stato civile del proprio Comune di residenza, o alle strutture sanitarie. Non si sa ancora quanto durano ma è consentito al cittadino di fissare un arco temporale di validità e, poi, decidere se rinnovarle o no.I medici dovranno rispettare il Biotestamento, potranno disattenderlo, in tutto o in parte e solo in accordo con il fiduciario (se la persona non è più in grado di autodeterminarsi), se non corrisponde alle condizioni cliniche del paziente, o se sono sopraggiunte terapie (imprevedibili quando sono state scritte le DAT) che offrano al paziente concrete chance di miglioramento. Spetta al notaio, in caso di atto pubblico e scrittura privata autenticata, verificare che le DAT abbiano tutti i requisiti di legge.

Molte sono le novità nei 5 articoli della legge. L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Promossa e valorizzata è la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che prevede il coinvolgimento dei familiari. Per i minori il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore. L’articolo 3 prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, e il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le DAT, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e sono esenti da responsabilità civili o penali. Sempre quest’articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”. “Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione d’incapacità”.

Tanti sono stati i casi che hanno portato al provvedimento da Piergiorgio Welby a DJ Fabo. Il fil rouge è decidere quando terminare la propria vita e interrompere la propria sofferenza. E’ una volontà di porre fine con dignità alla propria vita devastata dalla malattia.  Prima della legge l’ultima parola è sempre spettata ai giudici e ai tribunali oggi il Biotestamento è una legge di Stato e la volontà di chi soffre è sovrana.

Il primo a porre il tema dell’autodeterminazione del malato e della scelta sul fine-vita fu PIERGIORGIO WELBY, attivista e co-presidente dell’Associazione Coscioni. Colpito da anni dalla distrofia muscolare, inviò al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, una lettera in cui chiedeva l’eutanasia. Il 16 dicembre 2006 il tribunale di Roma respinse la richiesta dei legali di Welby di porre fine all'”accanimento terapeutico”, dichiarandola “inammissibile” a causa del vuoto legislativo su questa materia. Pochi giorni dopo, Welby chiese al medico Mario Riccio di porre fine al suo calvario. Riccio staccò il respiratore a Welby sotto sedazione, fu indagato e poi assolto dall’accusa di omicidio del consenziente.

Nel 2007 fu poi il caso di GIOVANNI NUVOLI, malato di Sla di Alghero, che chiedeva anch’egli il distacco del respiratore. Il tribunale di Sassari respinse la richiesta e i carabinieri bloccarono il medico che voleva aiutarlo. Nuvoli iniziò allora uno sciopero della fame e della sete lasciandosi morire.

Nel 2009 con il caso di ELUANA ENGLARO, la giovane di Lecco rimasta in stato vegetativo per 17 anni, il Paese si divise tra i favorevoli alla volontà del padre Beppino di far rispettare il desiderio della figlia quando era ancora in vita di porre fine alla sua esistenza se si fosse trovata in simili condizioni, e i contrari. La Cassazione, per ben due volte, non si è pronunciata a favore della sospensione della nutrizione e idratazione artificiale.

Anche MARIO FANELLI, malato di Sla morto per cause naturali nel 2016, chiedeva una legge sull’eutanasia. Sempre nel 2016, WALTER PILUDU, ex presidente della provincia di Cagliari malato di Sla, è morto ottenendo il distacco del respiratore e a cessare i trattamenti dopo autorizzazione del Tribunale di Cagliari. L’ultimo è il caso di Dj Fabo, morto in Svizzera nella struttura dove si è recato accompagnato da Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni per ottenere il suicidio assistito.

Dj FABO (FABIANO ANTONIANI) si era rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché intervenisse sul fine vita. A 39 anni, cieco e tetraplegico a seguito di un grave incidente stradale, chiedeva di “essere libero di morire” e giudicava “scandaloso che i parlamentari non abbiano il coraggio di prendere la situazione in mano per tanti cittadini che vivono come me”. Casi ai quali si aggiungono i 5 malati che l’Associazione Coscioni ha accompagnato in Svizzera per ottenere l’eutanasia. “Da marzo 2015 – afferma Matteo Mainardi, coordinatore della campagna Eutanasia legale abbiamo aiutato 233 persone a mettersi in contatto con i centri svizzeri per il suicidio assistito”.

Il prof. Filippo Maria Boscia, Presidente dell’Associazione nazionale medici cattolici esprime rammarico e prevede il ricorso all’obiezione di coscienza. Il fronte cattolico non sembra unitario: i medici cattolici di Milano “salutano con favore” la normativa approvata. Secondo il direttore dell’Ufficio CEI per la Pastorale della Salute, don Massimo Angelelli, la legge sul biotestamento, “tutela i medici sollevandoli da ogni responsabilità, tutela le strutture sanitarie pubbliche, tenta di ridurre la medicina difensiva spostando sul malato l’onere della responsabilità delle scelte, ma sembra poco efficace nella tutela dei sofferenti. Sono molte le incertezze nell’applicabilità di questa legge”. 

I presupposti religiosi sono importanti, tuttavia è necessario che il medico, in ogni situazione estrema, sappia recuperare la piena relazione di cura che si basa su tre elementi fondamentali: informazione, cioè il dato clinico della patologia; comunicazione, cioè la capacità del medico di raccontare in maniera chiara e comprensibile la situazione; empatia, cioè la capacità di accogliere il vissuto del malato per accompagnarlo nel cammino terapeutico. La pianificazione condivisa della cura, intesa come piena alleanza relazionale terapeutica, è il più bel regalo che un medico attento e umano potrà dare alla persona che gli chiede aiuto.

redazione@corrierenazionale.net

 

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