Il Decreto Crescita 2019 (pubblicato in G.U il 29 giugno scorso) introduce importanti novità per i proprietari di appartamenti concessi in locazione, in caso di sfratto degli inquilini morosi.
L’articolo 3-quinquies del Decreto, al comma 1, dispone infatti Al secondo periodo del comma 1 dell’art. 26 del DPR n. 917/1986, concernente l’imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)»”.
Detto in termini più semplici, con tale disposizione non saranno più soggetti a tassazione i canoni di affitto non percepiti e, dunque, non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso di morosità dell’inquilino.
In pratica, viene eliminata la norma che stabiliva che quando i redditi non vengono incassati, non concorrono a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Il che significava che il proprietario che chiedeva lo sfratto dell’inquilino moroso era tenuto a pagare le tasse anche per i canoni non percepiti, fino al provvedimento definitivo del giudice.
Sulla base delle nuove disposizioni del Decreto Crescita, invece, i redditi non vanno considerati se non vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
Se ad oggi era obbligatorio il versamento delle imposte anche sulle somme non pagate – fino alla data di convalida dello sfratto per morosità dell’inquilino – con il decreto non sarà obbligatorio inserire tali importi in dichiarazione dei redditi, qualora la mancata percezione sia provata dall’intimazione di sfratto o da un’ingiunzione di pagamento.
La semplificazione fiscale sarà operativa per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Per i contratti stipulati in precedenza per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
Giuseppe Nuzzo