La funzione di equilibrio istituzionale del Capo dello Stato

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Di

Raffaele Vario

Con mia grande sorpresa ho scoperto che gli italiani, in maggioranza, non sono solo commissari tecnici della nazionale di calcio, ma anche profondi cultori della Costituzione. La scoperta è avvenuta quando il sig. Di Maio, anch’egli grande costituzionalista, ha accusato il nostro Presidente della Repubblica di ingerenza negli affari di eslusiva competenza del Presidente del Consiglio, a cui è attribuita il potere di determinare l’indirizzo politico del Governo. Forte della sua cultura costituzionale il sig. Di Maio è andato oltre le critiche, rappresentando, improvvidamente, la possibilità di accusare Mattarella di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Molti italiani, che non hanno mai letto un solo rigo della nostra Carta, si sono tempestivamente allineati alle strampalate tesi del sig. Di Maio. Anzi, numerose persone hanno inviato, attraverso gli strumenti offerti dalla telematica, messaggi contenenti offese irriguardose nei confronti del nostro Mattarella, irripetibili da parte di ogni persona che abbia un minimo di educazione istituzionale. Aggiungo che anche “Fratelli d’Italia” ha condiviso la strampalata tesi di Di Maio.

Ma veniamo ai fatti.

Ai sensi dell’art. 92 Costituzione il Presidente della Repubblica, che rappresenta l’unità nazionale, nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i ministri. Va precisato che il Presidente della Repubblica, nella scelta della persona incaricata di formare il nuovo governo, non è affatto vincolato dalle indicazioni dei partiti di maggioranza, ma solo dal dettato costituzionale e dall’esigenza di giungere al più presto alla formazione di un governo che prevedibilmente possa ottenere la fiducia delle Camere.

Ovviamente, la scelta, checchè se ne dica, è politica, in quanto sarà determinata dalla valutazione del programma politico del futuro governo sotto il profilo della sua compatibilità con gli indirizzi dettati dalla Costituzione. La sceltà dovrà, pertanto, cadere su persone che garantiscano il rispetto dei vincoli che lo Stato si è dato nell’osservanza della Costituzione. Cito al riguardo gli articoli 10 (L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmete riconosciute…) e 11 (L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo). Ai vincoli posti dalla Costituzione nessuno può sottrarsi, neanche il Governo. Il Presidente della Repubblica, quale supremo organo di garanzia costituzionale, ha il potere-dovere di vigilare sul rispetto delle norme della Costituzione che, va sottolineato, non è flessibile, ma rigida e, quindi, non adattabile alle esigenze particolari delle formazioni politiche che fossero in contrasto con le norme costituzionali. E, perciò, se al Presidente del Consiglio è demandato il potere di determinare l’indirizzo politico, al Presidente della Repubblica è attribuito il potere di vigilare che questo si svolga nel rispetto delle norme costituzionali .Ne consegue che nella scelta della persona del Presidente del Consiglio e nella nomina dei membri del Gabinetto è implicita una valutazione politica

Nella specie, il prof. Savona, proposto quale ministro dell’economia, è considerato, in base ai suoi scritti, contrario all’euro che l’Italia ha liberamente accettato quale moneta che ha corso legale anche sul suo territorio. Quindi, Mattarella ha legittimamente ritenuto che la proposta della sua nomina a ministro dell’economia non fosse compatibile con gli indirizzi costituzionali. D’altra parte, per consolidata prassi costituzionale, al Capo dello Stato è sempre stata riconosciuta la potestà di valutare e modificare le proposte del Presidente del Consiglio designato. Tanto che nel passato è spesso accaduto che il Presidente del Consiglio designato, e poi nominato, sia entrato al Quirinale con una lista di ministri e ne sia uscito con una lista parzialmente rinnovata. La cocciutaggine dei capi delle formazioni politiche di maggioranza (Salvini e Di Maio), che insistevano per la nomina del prof. Savona, e l’insensibilità istituzionale della persona proposta hanno fatto saltare la formazione del Governo, determinando una grave situazione di crisi istituzionale superata grazie alla saggezza di Mattarella.

In conclusione, la funzione del Presidente della Repubblica nel sistema di governo va vista e valutata quale elemento di equilibrio tra i poteri dei diversi organi costituzionali e, pertanto, non può essere inficiata da “considerazioni sconsiderate”.

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