Una storica sentenza della Corte di Cassazione ha completamente ribaltato i criteri attraverso cui stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento in caso di divorzio. Contrariamente a quanto avvenuto fino a questo momento, l’assegno di mantenimento in seguito al divorzio dal coniuge, se dovuto, non si baserà più sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio bensì sul criterio dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge.

A rendere nota la novità la stessa Corte di Cassazione, che all’interno di una nota ha così commentato la sentenza 11504 della Prima sezione civile: “Ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede“.

Il superamento del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, a detta della Cassazione, non sarebbe stato più attuale. per la determinazione dell’entità dell’assegno di divorzio. Secondo i giudici della Corte Suprema, infatti: “Se è accertato che il richiedente è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto“. Fra i criteri che indicheranno l’indipendenza o l’autosufficienza del coniuge saranno presi in considerazione eventuali redditi e patrimoni, le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale e la disponibilità di un’abitazione.

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