Il dl 25/2017 convertito in legge il 19 aprile ha definitivamento abrogato i voucher.dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare i “buoni lavoro” per retribuire lavoratori che prestano attività accessoria. Infatti, il D.L. n. 25/2017 ha totalmente abrogato dalla medesima data gli articoli 48 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 che regolavano la disciplina del lavoro accessorio.
Per tutti i buoni lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017, sarà possibile per i datori di lavoro procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017.
In particolare, per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di:
24 mesi per i voucher postali;
12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.
Alessandro Cacciapuoti