La zanzariera sul balcone non lede il decoro architettonico del condominio

Noi e il Condominio

Di

 

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Non altera il decoro architettonico e, quindi, non va rimossa la zanzariera montata sul balcone di proprietà privata, con struttura rimovibile, montanti in tinta con le ringhiere e tendaggi di colore simile a quello delle altre tende infisse sui balconi delle facciate condominiali.

Così ha deciso il Tribunale di Milano, sentenza n. 3222 del 17 marzo 2017, che ha rigettato la domanda di rimozione della zanzariera proposta dal condominio.

La controversia riguardava appunto la domanda del Condominio di condanna della condomina alla rimozione delle zanzariere apposte in corrispondenza del terrazzino di proprietà esclusiva della stessa condomina. Domanda, come detto, respinta dal Tribunale di Milano, in quanto la zanzariera in questione ha caratteristiche tali da alterare il decoro e creare un pregiudizio estetico alle linee architettoniche del fabbricato..

Il giudice milanese ricorda anzitutto che la norme del regolamento di condominio, di natura contrattuale, possono prevedere divieti più rigorosi in tema di tutela del decoro architettonico, vietando interventi che possano alterare la simmetria, l’estetica o l’aspetto generale dell’edificio. In tali casi, appunto, sono da considerarsi illegittime tutte le opere che violino quanto disposto nel regolamento condominiale.

Tuttavia, nel caso di specie il regolamento di condominio non contiene alcune divieto con riferimento al proprietà private quali, appunto, il balcone in esame.

In assenza di disposizioni specifiche del regolamento, spetta al giudice valutare, caso per caso, se vi è stata alterazione del decorso architettonico, quale emerge dalla definizione generale di cui all’art. 1120, comma 2, c.c., intesa come “apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio, od anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia” e “conseguenziale diminuzione del valore dell’intero edificio e, quindi, di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono”.

Nel caso in esame, non è stata rilevata alcuna alterazione tale da provocare un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile di valutazione economica, tenuto conto di quanto emerso “in ordine alle qualità intrinseche (rimuovibilità della struttura) ed estrinseche (i montanti ed i tendaggi) della zanzariera e che la stessa è apposta in una proprietà privata quale il balcone in esame; nonché di quanto appare dei luoghi condominiali rappresentati dalle fotografie in atti ed in mancanza di diversa prova che non si rinviene in atti”.

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